Il Tirreno

Grosseto

le motivazioni della condanna 

Cerulli, fu diffamazione «In quel volantino gettò ombre pesanti»

Pierluigi Sposato

Secondo il giudice l’ex sindaco costruì nello scritto «un mix sapiente di frasi allusive e insinuazioni»

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Fu diffamazione, aggravata dall’uso del volantino, sicuramente indirizzata ai rappresentanti dello schieramento politico opposto pur se non direttamente indicati con il loro nome, caratterizzata dalla pervasività del messaggio e dalla sproporzione dei termini, con l’uso di «frasi gratuitamente lesive della reputazione», al punto che non è ravvisabile la scriminante della critica politica. E la paternità di quelle frasi non è in dubbio

Questo il riassunto delle motivazioni - depositate e in attesa di atto di appello - con le quali il giudice Andrea Stramenga ha condannato l’ex sindaco Arturo Cerulli a 400 euro di multa e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, con una provvisionale da1.500 euro per ciascuno di loro cinque (Michele Vaiani, Azelio Bagnoli, Danilo Cerulli, Anna Poggioli, Viviana Lauro). La vicenda è quella delle elezioni amministrative del maggio 2013, con il volantino diffuso alla vigilia dell’arrivo sul Promontorio di Matteo Renzi, per un comizio a sostegno della lista avversaria di Cerulli, Argentario adesso il futuro. Quel volantino che parlava tra l’altro delle «fedine penali», delle «mafie di terra e di mare». Il giudice, esaminato il documento e l’esito del dibattimento, è del parere che Cerulli con quelle parole «con tutta evidenza non opera alcuna differenziazione, ma finisce con lo sparare nel mucchio, con il tirare in ballo cioè indifferentemente tutti coloro che facevano parte della lista che Renzi era venuto a sostenere, comprese le cinque persone che poi hanno deciso di presentare la querela, le quali quindi ben potevano ritenere di essere tra i destinatari di quelle frasi». Magari «mussoliniani» può trovare un aggancio alla militanza passata di un componente della lista avversaria, ma «tutte le altre frasi oggetto di imputazione, sia se singolarmente riguardate sia, ancor di più, se lette nel loro complesso, hanno un contenuto effettivamente diffamatorio della reputazione dei cinque querelanti». Secondo il giudice, Cerulli costruisce un «sapiente mix di frasi allusive e insinuazioni», finendo con il «gettare in maniera indifferenziata ombre pesanti sull’onestà o comunque sulla probità dei candidati della lista contrapposta».

Cerulli, rileva il giudice, dichiara in aula che doveva mettere in guardia l’elettorato sulla qualità dei componenti della lista avversaria. Ma alcuni avevano collaborato con lui nel precedente mandato o si erano candidati: «viene da chiedersi perché mai l’esigenza di informare la collettività sulla probità in senso lato dei componenti della predetta lista sia insorta in lui dopo il passaggio dei soggetti appena menzionati nelle fila dello schieramento avversario».

La diffamazione c’è ed è anche aggravata dall’uso «di un mezzo di pubblicità, un volantino diffuso in maniera capillare, idoneo a raggiungere un numero elevatissimo di persone». —

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