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È in congedo ma non assiste la madre: licenziata
Il giudice conferma il provvedimento della Confraternita di Misericordia che aveva scoperto l’irregolarità con un detective
GROSSETO. Aveva chiesto e ottenuto dalla Confraternita di Misericordia, di cui era dipendente, di poter usufruire del congedo straordinario per assistere la madre invalida. Ma un detective privato aveva scoperto che la donna non risiedeva più, e da mesi, nella stessa località della madre. Così era partita la lettera di licenziamento per giusta causa. Provvedimento adesso confermato dal giudice del lavoro Giuseppe Grosso, che ha respinto il ricorso della donna, poco meno che cinquantenne, di cui omettiamo il nome per tutelare la madre ammalata.
I fatti risalgono a due anni fa. Da giugno 2016 (e cioè sei mesi prima della cessazione del congedo, nota il giudice) la donna e sua la famiglia sicuramente non abitavano più nello stesso luogo della mamma di lei. Una testimone aveva spiegato che il figlio aveva salutato i compagni a fine anno scolastico, in vista del trasferimento. Il direttore della Confraternita aveva verificato personalmente l’assenza della donna, che non vedeva più a passeggio nel parco davanti al suo ufficio. E nell’ottobre 2016 l’investigatore privato incaricato dalla Misericordia aveva verificato dopo alcuni appostamenti che effettivamente la donna viveva stabilmente altrove, a svariate decine di chilometri di distanza: usciva da casa per andare a passeggio con il cane, andava a prendere il figlio a scuola, frequentava le amiche. «In tale arco temporale – scrive il giudice – la madre continuava invece a vivere nella propria abitazione, dalla quale veniva vista uscire in compagnia del marito o di terze persone».
Il dottor Grosso ritiene che non possa essere dato credito alle dichiarazioni dei familiari della donna («generiche, certamente inattendibili al limite del mendacio»). Perché? Perché il marito della donna ha dichiarato che lei aveva sempre prestato assistenza alla madre anche quando non era più residente nella stessa località e che comunque l’aveva sentita tutti i giorni per telefono. Perché il padre della donna ha dichiarato che, in termini di assistenza, non era cambiato nulla dal trasferimento. Perché la stessa assistita (quasi novantenne) ha detto che la figlia l’assisteva a casa, pur abitando altrove, e che non c’erano state variazioni nella qualità delle prestazioni. Dichiarazioni che non possono trovare corrispondenza nella realtà anche per la distanza chilometrica, con strade non velocemente percorribili. Impossibile invocare, come ha fatto la difesa, «che i presupposti di convivenza e assistenza possano essere surrogati dalla mera vicinanza affettiva del congedato rispetto al bisognoso».
E allora è certo che «erano venute meno, quantomeno dall’estate 2016, le condizioni alle quali la legge lega il diritto del lavoratore al congedo retribuito per motivi di assistenza. La ricorrente ha quindi omesso di segnalare all'Inps e al proprio datore di lavoro le variazioni intervenute rispetto alla situazione certificata nella propria dichiarazione del novembre 2014 in violazione del preciso impegno assunto». E inoltre «simile condotta costituisce certamente giusta causa di licenziamento assumendo carattere di gravità tale da incidere sul vincolo fiduciario che lega le parti del rapporto di lavoro e da incidere sulla organizzazione del datore».
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