Il Tirreno

Grosseto

«Baci e rapporti intimi Ma la prof ebbe rispetto» 

«Baci e rapporti intimi Ma la prof ebbe rispetto» 

Sesso con l’allieva, nelle motivazioni il giudice spiega il perché delle attenuanti Atti che meritano condanna anche se «l’intenzione di volerla aiutare era lodevole»

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GROSSETO. Ci furono baci e ci furono rapporti intimi. Il comportamento della professoressa fu senza dubbio riprovevole e da condannare ma «l’intenzione iniziale era lodevole, in quanto la stessa desiderava aiutare la sua allieva in difficoltà; il loro rapporto, pur censurabile in relazione al ruolo dell’imputata, è in qualche modo rimasto sempre improntato al reciproco rispetto».
È un passaggio delle motivazioni adesso depositate con le quali il giudice dell’udienza preliminare Sergio Compagnucci ha condannato a 2 anni con il rito abbreviato (pena sospesa) l’insegnante oggi 37enne accusata di aver fatto sesso con la studentessa di 15 anni. Motivazioni che hanno riguardo sia per la punibilità della condotta sia per le sfumature del rapporto. Fondamentali, per il giudice, le parole della studentessa nel corso dell’incidente probatorio: la ragazza ha confermato la relazione sentimentale, nata in un momento di difficoltà. Difficoltà di natura diversa esistenti anche per la professoressa, del resto, come da lei stessa ammesso nell’interrogatorio. Una volta, quando le due erano in treno per raggiungere il luogo di una manifestazione sportiva, mentre ascoltavano con le cuffiette la stessa canzone c’era stato il primo bacio, dopo un tentativo nei giorni precedenti per iniziativa della prof, che aveva poi chiesto scusa. Poi altri baci, una sera in spiaggia. E anche rapporti sessuali: in macchina di giorno nel parcheggio del centro commerciale, in casa della ragazzina quando i genitori erano assenti. La prof avrebbe voluto chiudere, presa dai sensi di colpa, lei voleva continuare. Dopo la denuncia presentata dalla preside, più nulla.
Sostanzialmente simile la versione dell’insegnante, che aveva confermato le difficoltà proprie e della ragazzina, aggiungendo che di fronte alla propria volontà di interrompere la relazione, la studentessa aveva reagito male, al punto che la prof aveva chiesto aiuto al padre di lei.
Al momento di valutare l’entità della pena (secondo il verbale, la difesa ha ammesso le responsabilità, invocando il minimo), il gup ritiene (a differenza dell’accusa, che aveva chiesto 2 anni e tre mesi) di poter applicare le attenuanti: «Non si può in effetti non valorizzare quanto riferito dalla minore, vale a dire il pieno coinvolgimento emotivo da parte di entrambe nella loro storia, la completa adesione da parte sua alla consumazione dei rapporti sessuali e, non ultimo, l’atteggiamento di sensibilità tenuto dalla persona adulta durante gli atti sessuali», quando la prof voleva sapere come la ragazzina si sentisse. Il giudice non giustifica l’insegnante ma ritiene di dover valorizzare le peculiarità del rapporto «al fine di stimarne correttamente il grado di riprovazione. È necessario allora tener conto delle ragioni che hanno condotto l’insegnante a uscire dai confini del suo ruolo convenzionale per avvicinarsi alla sua allieva in grave difficoltà, salvo poi non riuscire a gestire in maniera responsabile il rapporto di confidenza, come il ruolo le imponeva». E poiché il fine era lodevole, il gup riconosce le attenuanti. Aggiungendo alla pena che parte dall’episodio più grave – il primo rapporto sessuale in auto – la sospensione e la non menzione «in considerazione della sua incensuratezza, che lascia ragionevolmente prevedere che la condanna costituirà efficace deterrente per il futuro».
Pierluigi Sposato

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