Il Tirreno

Grosseto

Peep, bocciati i ricorsi degli acquirenti

di Francesca Ferri
Peep, bocciati i ricorsi degli acquirenti

Zona Pizzetti, il Tar dà ragione al Comune di Grosseto sul nodo del conguaglio: 85 famiglie e 7 coop devono pagare 6,9 milioni di euro

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GROSSETO. Una sconfitta giudiziaria su tutti i fronti per le sette cooperative edilizie e per le ottantacinque famiglie che circa un anno fa hanno presentato ricorso al Tar contro il Comune di Grosseto convinte di poter dimostrare di non dover pagare il maxiconguaglio loro richiesto dal Municipio per l’esproprio dei terreni su cui sorge il Peep Pizzetti, dove hanno costruito (le prime) e acquistato (le seconde) casa.

La prima sezione del Tar di Firenze ha respinto tutte le loro richieste e sancito che il Comune di Grosseto ha il diritto a chiedere loro – e ad altre duecento famiglie ugualmente finite nel pasticcio Peep Pizzetti – i 6,9 milioni di euro in più rispetto a quanto pattuito di versare in un primo momento per l’acquisto degli appartamenti.

Come è noto, le famiglie avevano comprato casa stipulando dei contratti dove era previsto un successivo conguaglio. Non si aspettavano, però, che sarebbe stato così salato da ammontare addirittura a 7,2 milioni di euro – questa la cifra sentenziata dalla Corte d’Appello – dopo che la modifica della legge sugli espropri (2008) aveva allineato i prezzi a quelli di mercato e aveva permesso alle proprietarie del terreno, le sorelle Diana Maria e Anna Maria Cavalli, di chiedere – e ottenere – praticamente il doppio di quanto il Comune aveva concesso loro in un primo momento.

I proprietari hanno sempre contestato al Comune – all’epoca guidato da Emilio Bonifazi – di non aver comunicato loro in modo chiaro e tempestivo la richiesta delle Cavalli, precludendo loro la possibilità di rinunciare all’acquisto. Il Comune ha sempre respinto le accuse e ha trovato, anzi, un accordo con le proprietarie che ha permesso di abbassare lo stratosferico conguaglio da 7,2 a 6,9 milioni, ha consentito di rateizzare loro il pagamento e ha permesso di evitare di pagare parte degli interessi. Un anno fa dagli uffici comunali sono iniziate a partire le lettere alle famiglie con la richiesta di saldare il conguaglio. Ma un’ottantina di famiglie e la quasi totalità delle cooperative costruttrici (sette su otto) hanno fatto ricorso al Tar, chiedendo che fosse il Comune a pagare il conguaglio.

Il fronte non si è presentato compatto. Sono ben nove i ricorsi presentati da gruppi di acquirenti: otto presentati da singoli proprietari e dalla cooperativa La Prima casa seguiti dagli avvocati Domenico Finamore e Giuseppe La Marra, e uno presentato da sei coop (Comit, Cograe, Etrusca, La Nuova Grosseto, L’Eclisse, Serenissima), seguite dagli avvocati Federico Balocchi, Vittorio Peronaci, Christian Sensi, Fabiana di Vincenzo e Maria Teresa Grassi.

Il Tar ha emesso la sentenza il 9 novembre scorso, ma il testo è stato pubblicato il 27 gennaio. Il Tribunale parte dalla convenzione stipulata dai ricorrenti con il Comune nel 2005. Qui, dicono i giudici Armando Pozzi, Gianluca Bellucci e Pierpaolo Grauso, era scritto chiaramente che il corrispettivo era, all’epoca, «determinato provvisoriamente... salvo conguaglio» e che gli acquirenti accettavano di «rilevare indenne il Comune da ogni pretesa economica le proprietarie» potevano proporre. Insomma, non doveva spettare al Comune pagare il conguaglio.

La ridefinizione della convenzione, nel 2010, quando ormai era nota la richiesta delle Cavalli, conferma ulteriormente, secondo il Tar, l’accettazione del rischio di aumenti ulteriori e «rende inconfigurabile la pretesa responsabilità risarcitoria del Comune».

Quanto all’accusa mossa al Comune di aver condotto la procedura in modo illecito, il Tar sentenzia che all’amministrazione non possono essere addebitate responsabilità, poiché gli acquirenti hanno avuto un margine di negoziazione. Il Tar sottolinea, di contro, che il Comune ha ben operato nel momento in cui ha raggiunto una transazione con le Cavalli, perché è riuscito ad abbassare l’importo loro dovuto, ottenendo un vantaggio non solo per se stesso (anche l’ente deve pagare parte del conguaglio) ma anche per gli acquirenti.

La domanda delle famiglie che sia solo il Comune a pagare il conguaglio, insomma, secondo il Tar è inammissibile. I ricorsi sono respinti e per ciascuno di essi i ricorrenti dovranno pagare al Comune 6.000 euro di spese di lite, per un totale di 54.000 euro.

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