Il presidio
«Falzea poteva sciogliersi dal contratto per la casa»
La Cassazione ha dato ragione al grossetano in causa da ventitré anni Oggi sarà ricevuto dal sindaco. Il fascicolo torna a Firenze per le decisioni
GROSSETO. Sette cause civili, quattro ricorsi al Tar Toscana, tre appelli al Consiglio di Stato, tre ricorsi in Cassazione, tre cause alla Corte d’appello di Firenze, esposti e denunce a Procure, a Consigli dell’Ordine degli avvocati, al Difensore civico della Toscana, un esposto-denuncia alla Corte dei conti. E, nel maggio 2007, anche uno sciopero della fame.
È l’odissea di Bruno Falzea, che nel 1991 acquistò un alloggio popolare e che da quel tempo, dopo aver versato 117 milioni di vecchie lire a stato di avanzamento lavori (ma lamentava che avrebbe dovuto versarne soltanto 62, avendo scelto il mutuo agevolato per la parte restante, e comunque costretto a versare cifre in nero), dopo il fallimento della società costruttrice e dopo che il Comune di Grosseto non aveva revocato la convenzione con la ditta, si è trovato coinvolto una vicenda giudiziaria lunghissima. Vicenda che solamente adesso ha visto la conclusione con una sentenza della Corte di cassazione che gli ha dato ragione. E oggi Falzea, insieme all’avvocato Caterina Argese, sarà ricevuto dal sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna. Perché, spiega lui stesso annunciando l’incontro, «a ventitré anni dall’inizio di questo calvario, e pur avendo di fatto già pagato per intero il prezzo pattuito - nonostante nel 2010 la Corte di appello di Firenze lo avesse erroneamente considerato inadempiente e nonostante le somme versate fossero di gran lunga superiori a quelle concordate per la parte non inerente il mutuo - mi ritrovo senza un contratto definitivo, ma anche con il rischio di vedermi portar via l’alloggio».
Questione non ancora definita nei dettagli, quindi. Falzea lamentava che il Comune non avesse esercitato il diritto-dovere di risolvere la concessione del diritto di superficie, dopo il fallimento della ditta, dichiarato nel 2002. Una questione che vede coinvolta anche la curatela fallimentare. E proprio di questo parla la sentenza 8800 della Corte di cassazione, di fronte alla quale l’uomo era assistito dall’avvocato Giuseppe Tilli, stabilendo in estrema sintesi che Falzea - avendo trascritto prima del fallimento la domanda di esecuzione del contratto preliminare di compravendita - non doveva sottostare alle scelte del curatore. La Cassazione civile prima sezione ha accolto due dei tre motivi del ricorso contro la sentenza del 2009 della Corte di appello di Firenze e la ha cassata, rinviando il fascicolo ad altri giudici fiorentini «perché si pronuncino sulla domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto preliminare stipulato da Bruno Falzea» con la ditta, perché «erroneamente i giudici del merito hanno respinto la domanda di Bruno Falzea in conseguenza del mero esercizio da parte del curatore della facoltà di sciogliersi dal contratto preliminare».
Nel frattempo, Falzea ha dovuto «farsi carico di spese giudiziarie, di avvocati e consulenti vari per una cifra che va oltre i 70 mila euro». Lamenta anche una condizione di salute precaria e uno stato di profonda prostrazione psicofisica. Falzea si è detto insoddisfatto delle risposte fornite dalla precedente amministrazione. E confida adesso in una soluzione da parte della nuova giunta.
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