Il Tirreno

Grosseto

Clinica veterinaria al Tar Il Comune vince la partita

di Paola Villani
Clinica veterinaria al Tar Il Comune vince la partita

Follonica, il Tribunale ha stabilito che Palazzo civico non sbagliò a traghettare l’edificio nel proprio patrimonio dopo che i privati non sanarono gli abusi edilizi

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FOLLONICA. Il Tar respinge i ricorsi dei proprietari e dei gestori della clinica veterinaria dell’ippodromo: così l’edificio resta tra i beni del Comune.

I giudici del tribunale amministrativo toscano confermano che è valida l’ordinanza n.18 del 1° febbraio 2012, con la quale l’amministrazione follonichese guidata da Eleonora Baldi comunicò ai promotori della causa di rimuovere abusi edilizi interni all’edificio del centro ippico adibito a ambulatorio, entro 90 giorni dalla notifica; e se non avessero provveduto, il Comune avrebbe acquisito la clinica veterinaria. Loro non avevano rispettato la prescrizione, e quindi l’immobile era stato traghettato tra i beni del Comune. Ora il Tar conferma che l’amministrazione non sbagliò.

La vicenda parte da lontano: come per le foresterie del centro ippico, all’amministrazione comunale, ai proprietari e ai concessionari veniva contestato il fatto che l’edificio non fosse utilizzato esclusivamente per la cura dei cavalli, ma che lì venissero curati anche altri animali; questo andava contro la convenzione alla base del nuovo ippodromo, struttura con destinazione d’uso specifica. La distribuzione dei vani e la mancanza di impianti adeguati facevano del resto intuire che gli equini non erano gli unici destinatari delle cure dei veterinari.

Proprietaria della superficie del fabbricato è la banca Etruria e del Lazio, che poi l’ha ceduta in locazione finanziaria alla società Le Pianette, che a sua volta l’ha data in affitto alla cooperativa Il Falco. La prima e la seconda sono le ricorrenti di fronte al Tar: la banca ha contestato l’atto di immissione nei beni comunali da parte dell’amministrazione follonichese, in quanto estranea alla messa in opera degli abusi, essendosi limitata a sottoscrivere la Dia (denuncia di inizio attività) predisposta da altri.

La tesi del promotore della causa sosteneva che il Comune avesse portato avanti un eccesso di potere per errore e travisamento dei fatti. Ma il Tar ha giudicato infondate le censure proposte dall’istituto di credito, basando la propria decisione sul fatto che al centro del contendere è l’ordinanza del 2012, sulla quale i ricorsi proposti sono già stati respinti anche in grado di appello.

Il proprietario dell’immobile viene definito «responsabile dell’abuso», «Se è vero – si legge nella sentenza – che fu la Etruria Leasing spa (poi incorporata per fusione nella Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio) a presentare la Dia, non convince la tesi del ricorrente secondo cui la Etruria Leasing Spa si sarebbe limitata a sottoscrivere la Dia, in qualità di proprietaria dell’immobile ristrutturato». E questo, motiva il Tar, perché «la sottoscrizione degli atti correlati alla formazione del titolo edilizio è un’assunzione di responsabilità, dalla quale non è possibile liberarsi con la sola affermazione che sono stati altri a predisporne il contenuto».

Anche la contestazione della società Le Pianette è stata valutata inammissibile: sottolineava una disparità di atteggiamento da parte del Comune di Follonica, che sospese il procedimento per la revoca della concessione (di realizzazione e gestione) dell’ippodromo fino alla conclusione dell’iter giudiziario che ha coinvolto le foresterie interne al centro ippico, mentre la clinica è stata immessa nei beni comunali costringendo i medici a lasciare l’edificio. Le vicende, secondo il Tar, non sono comparabili.

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