Il presidio
Clinica veterinaria al Tar Il Comune vince la partita
Follonica, il Tribunale ha stabilito che Palazzo civico non sbagliò a traghettare l’edificio nel proprio patrimonio dopo che i privati non sanarono gli abusi edilizi
FOLLONICA. Il Tar respinge i ricorsi dei proprietari e dei gestori della clinica veterinaria dell’ippodromo: così l’edificio resta tra i beni del Comune.
I giudici del tribunale amministrativo toscano confermano che è valida l’ordinanza n.18 del 1° febbraio 2012, con la quale l’amministrazione follonichese guidata da Eleonora Baldi comunicò ai promotori della causa di rimuovere abusi edilizi interni all’edificio del centro ippico adibito a ambulatorio, entro 90 giorni dalla notifica; e se non avessero provveduto, il Comune avrebbe acquisito la clinica veterinaria. Loro non avevano rispettato la prescrizione, e quindi l’immobile era stato traghettato tra i beni del Comune. Ora il Tar conferma che l’amministrazione non sbagliò.
La vicenda parte da lontano: come per le foresterie del centro ippico, all’amministrazione comunale, ai proprietari e ai concessionari veniva contestato il fatto che l’edificio non fosse utilizzato esclusivamente per la cura dei cavalli, ma che lì venissero curati anche altri animali; questo andava contro la convenzione alla base del nuovo ippodromo, struttura con destinazione d’uso specifica. La distribuzione dei vani e la mancanza di impianti adeguati facevano del resto intuire che gli equini non erano gli unici destinatari delle cure dei veterinari.
Proprietaria della superficie del fabbricato è la banca Etruria e del Lazio, che poi l’ha ceduta in locazione finanziaria alla società Le Pianette, che a sua volta l’ha data in affitto alla cooperativa Il Falco. La prima e la seconda sono le ricorrenti di fronte al Tar: la banca ha contestato l’atto di immissione nei beni comunali da parte dell’amministrazione follonichese, in quanto estranea alla messa in opera degli abusi, essendosi limitata a sottoscrivere la Dia (denuncia di inizio attività) predisposta da altri.
La tesi del promotore della causa sosteneva che il Comune avesse portato avanti un eccesso di potere per errore e travisamento dei fatti. Ma il Tar ha giudicato infondate le censure proposte dall’istituto di credito, basando la propria decisione sul fatto che al centro del contendere è l’ordinanza del 2012, sulla quale i ricorsi proposti sono già stati respinti anche in grado di appello.
Il proprietario dell’immobile viene definito «responsabile dell’abuso», «Se è vero – si legge nella sentenza – che fu la Etruria Leasing spa (poi incorporata per fusione nella Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio) a presentare la Dia, non convince la tesi del ricorrente secondo cui la Etruria Leasing Spa si sarebbe limitata a sottoscrivere la Dia, in qualità di proprietaria dell’immobile ristrutturato». E questo, motiva il Tar, perché «la sottoscrizione degli atti correlati alla formazione del titolo edilizio è un’assunzione di responsabilità, dalla quale non è possibile liberarsi con la sola affermazione che sono stati altri a predisporne il contenuto».
Anche la contestazione della società Le Pianette è stata valutata inammissibile: sottolineava una disparità di atteggiamento da parte del Comune di Follonica, che sospese il procedimento per la revoca della concessione (di realizzazione e gestione) dell’ippodromo fino alla conclusione dell’iter giudiziario che ha coinvolto le foresterie interne al centro ippico, mentre la clinica è stata immessa nei beni comunali costringendo i medici a lasciare l’edificio. Le vicende, secondo il Tar, non sono comparabili.
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