Il Tirreno

Grosseto

Ricorso per la sospensione un’odissea per gli utenti

di Pierluigi Sposato
Ricorso per la sospensione un’odissea per gli utenti

Un grossetano si è accorto di una falla nel sistema predisposto da Equitalia Nel modulo previsto dalla legge indicata nella cartella esattoriale manca una voce

3 MINUTI DI LETTURA





GROSSETO. Fermi tutti. Da qualche parte c'è un errore. O nella legge o nel modulo. Poiché è improbabile che la legge sia incappata in una svista, la logica induce a pensare che sia il modulo quello incompleto: sia il modulo che viene consegnato negli uffici sia il modulo reperibile on line.

Di cosa stiamo parlando? Del modulo che deve essere utilizzato per richiedere a Equitalia - anzi, meglio: tramite Equitalia - la sospensione del pagamento delle cartelle esattoriali. Nel modulo, per farla breve, manca la eventualità f) prevista dal comma 538 dell'articolo 1 della legge 228 del 2012: quella che spiega la possibilità di richiesta di esenzione con atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo che siano stati interessati da "qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso". La lettera f) arriva dopo le eventualità di prescrizione o decadenza, sgravio, sospensione giudiziale o amministrativa, pagamento già effettuato. Ma se uno va a cercare la lettera f) - o comunque la dizione corrispondente - sul modulo che viene fornito al pubblico dagli uffici territoriali di Equitalia, questa non c'è. E non c'è nemmeno nei moduli scaricabili on line (in ufficio ne viene data una copia simile quasi in tutto) dal sito ufficiale. Né nella parte riservata alla modulistica per il Centro, né in quella per il Nord, né in quella per il Sud. E' vero, basta verificare aprendo il pc.

Ad accorgersi della mancanza è stato un grossetano, che chiede di mantenere riservato il suo nome, che nei giorni scorsi - per l'esattezza il 12 aprile - si è visto recapitare una cartella da 412 euro: ha ricostruito il tutto e ha capito che si trattava di una questione relativa a un fascicolo del giudice di pace, per il quale vi era stata una remissione di querela. Le spese di remissione sono a carico del querelato, ma queste ammontano a 60 euro o poco più: perché allora quasi 7 volte tanto? Assistito da un legale, il grossetano ha fatto i suoi passi ma negli uffici giudiziari ha trovato un muro di gomma: quella somma era giustificata, gli è stato detto, da altre spese correlate al procedimento giudiziario.

Non convinto dalla spiegazione, e anzi consapevole che ad esempio le spese per le consulenze sono a carico dell'imputato soltanto se questi è condannato (e non era il suo caso), il grossetano si è nel frattempo recato negli uffici di Equitalia. E qui, soltanto dopo molte insistenze, riferisce, ha potuto ottenere il modulo per la sospensione. Perché insistenze? Perché nessuno dei dipendenti sembrava sapere che - come è indicato tra le righe della stessa cartella esattoriale di Equitalia, a pagina 5 della cartella in suo possesso - è ammesso il ricorso alla sospensione. Comunque il modulo è stato reperito; è stato anche riempito dal dipendente. Ma non alla voce che interessava all'utente: perché il suo non è un caso di "sospensione decisa dal creditore", come invece è stato barrato. Ci sono solo cinque caselle e nessun'altra.

Ora, dice il grossetano, probabilmente non è colpa di nessuno e tantomeno di chi è allo sportello e che fornisce il modulo che arriva da Roma: ma sarebbe bastato un attimo per capire che da qualche parte la barca fa acqua. «Se la mia “scoperta” può essere servita a qualcosa, è bene che tutti lo sappiano - dice l’utente - Non so bene cosa possa essere accaduto in precedenza per casi come il mio. Ma voglio credere che da oggi in poi qualcosa cambi».

Non lasciare decidere l'algoritmo:

scegli Il Tirreno per le tue notizie su Google

Primo piano
Il caso

Lucca, botte e insulti razzisti al professore scambiato per il compagno della ex

di Pietro Barghigiani