Il Tirreno

Grosseto

Il terrazzino può rimanere La proprietaria vince al Tar

Porto Ercole, l’ordinanza di ripristino non individua le opere ritenute abusive Il Comune di Monte Argentario dovrà pagare duemila euro di spese legali

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PORTO ERCOLE. La struttura sul terrazzino di Porto Ercole rimane al suo posto. Lo ha deciso il Tar della Toscana accogliendo il ricorso presentato dalla signora Federica Galloni, proprietaria dell'abitazione. Il terrazzino, o come avevano detto alcuni "il gabbiotto", era venuto alla ribalta della cronaca per una foto postata su un gruppo Facebook nel quale in molti si erano chiesti se quella costruzione fosse o meno rispondente alle normative vigenti in materia di strutture temporanee.

Da quella foto erano partiti anche gli accertamenti da parte del Comune di Monte Argentario. La vicenda aveva poi aveva avuto il suo culmine con la chiusura, in seguito ad un esposto, del ristorante la Pinta a cui erano stati posti i sigilli alla canna fumaria. Quando nella vicenda dell'esposto venne fuori il nome della Galloni la questione del terrazzino esplose nuovamente. Alla Galloni vennero contestate delle irregolarità a cui la donna si è sempre opposta fino ad ottenere ragione dallo stesso Tar. La donna ha infatti proposto un ricorso per l'annullamento del provvedimento di ingiunzione dello scorso giugno, a firma del dirigente dell'area 1 dell'ufficio edilizia privata del Comune di Monte Argentario, unitamente ad un verbale di accertamento redatto dal comando di polizia municipale. A questo la Galloni ha aggiunto il ricorso (poi ritirato perché il Comune ha concesso gli atti), contro il diniego di accesso opposto dall'ente ai documenti contenuti nel fascicolo inerente l’ingiunzione e la copia della relazione del sopralluogo effettuato a giugno dal Comune.

La Galloni durante il procedimento ha dichiarato che il precedente proprietario della sua attuale abitazione aveva presentato istanza di autorizzazione paesaggistica per l'installazione, sulla terrazza, di una struttura ombreggiante, istanza accolta con il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. La Galloni dopo l'autorizzazione paesaggistica presentò i documenti necessari e realizzò l'opera sulla quale l'amministrazione comunale fece degli accertamenti nei quali ravvisò delle violazioni edilizie adottando di conseguenza un’ordinanza di ripristino.

La ricorrente ha fatto presente la nullità della ingiunzione per la mancanza di un elemento essenziale, «la definizione precisa delle opere abusivamente realizzate» contestando anche la correttezza dello svolgimento dell'istruttoria e il verbale della municipale che ravvisava l'illegittimità della struttura ombreggiante. Il Tar le ha dato ragione, dato che l'ordinanza di ripristino «non riporta un’analitica individuazione delle opere che l'amministrazione ritiene realizzate in assenza o difformità dai titoli abilitativi posseduti». In pratica la Galloni non sapendo su cosa dover intervenire non ha potuto eseguire spontaneamente l'ordine. Non del tutto preciso anche il verbale della municipale tanto che il tutto ha fatto pendere l'ago della bilancia verso la donna. Il Comune pagherà 2000 euro di spese legali.

Ivana Agostini

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