Il Tirreno

Grosseto

Ricorsi insegnanti, ordinanze opposte

di Pierluigi Sposato
Ricorsi insegnanti, ordinanze opposte

Due collegi del Tribunale prendono decisioni diverse sulla richiesta di riapertura delle graduatorie a esaurimento

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GROSSETO. Due distinti collegi di giudici del Tribunale di Grosseto hanno preso decisioni diametralmente opposte sui ricorsi degli insegnanti che, in prima istanza nel luglio scorso, si erano visti respingere la domanda urgente di inserimento nelle graduatorie a esaurimento. Un collegio ha dichiarato fondato il ricorso presentato da nove precari - e ha ordinato la riapertura della graduatoria - l'altro collegio ha respinto quello presentato da una singola insegnante. I sei giudici, tre per collegio, hanno esaminato tutti la normativa di riferimento e il pronunciamento del Consiglio di Stato. Tutti i ricorrenti erano muniti di diploma magistrale conseguito entro il 2001-2002. Tutti avevano chiesto di essere inseriti nelle graduatorie provinciali a esaurimento. Tutti i giudici hanno rilevato che il diploma è sì titolo abilitante all'insegnamento ma anche che le graduatorie a esaurimento sono chiuse da anni e che i docenti non avevano chiesto di essere inseriti in quelle permanenti al momento della trasformazione in esaurimento.

Ma uno dei due collegi ha accolto la decisione del Consiglio di Stato che aveva stabilito l'impossibilità di un inserimento ex novo: o l'insegnante aveva già diritto prima della chiusura e non ha fatto domanda, decadendo, oppure il diritto è sorto solo dopo la pronuncia del Consiglio di Stato ma manca un provvedimento giurisdizionale o legislativo. E dunque la richiesta cautelare va respinta. I giudici hanno dichiarato compensate le spese di lite, riconoscendo «la novità delle questioni trattate e l'esistenza di dibattito giurisprudenziale con pronunce anche di segno contrario».

L'altro collegio dello stesso Tribunale, a distanza di qualche giorno, ha infatti interpretato favorevolmente ai nove docenti la medesima normativa, estendendo il diritto anche a chi non aveva preso parte al procedimento di accesso alle graduatorie; anche perché mai la pubblica amministrazione aveva previsto nei bandi che si sono susseguiti negli anni una facoltà del genere. «Dunque gli odierni reclamanti, che sono in possesso di diploma magistrale fin dal 2001-2002, non possono essere considerati nuovi abilitati da escludere dall'inserimento nelle predette graduatorie, con conseguente presumibile fondatezza della pretesa sostanziale dedotta nel giudizio di merito introdotto contestualmente alla domanda cautelare».

E sussiste anche l'urgenza all'inserimento nella terza fascia delle graduatorie a esaurimento per l'infanzia e la primaria, in ragione del piano straordinario di assunzioni.

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