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Contributi Inps non dovuti Le aziende vincono la causa
GROSSETO. Ha sbagliato l'Inps quando negli anni passati (il caso è del 2007) ha chiesto alle aziende agricole grossetane di versare le differenze per i contributi relativi agli operai a tempo...
GROSSETO. Ha sbagliato l'Inps quando negli anni passati (il caso è del 2007) ha chiesto alle aziende agricole grossetane di versare le differenze per i contributi relativi agli operai a tempo determinato. Centinaia o migliaia di euro a seconda dei casi, giustificati secondo l'ente previdenziale con il fatto che per i cosidetti otd doveva comunque essere previsto il minimo delle 39 ore settimanali (6 ore e 30 al giorno), a prescindere se queste fossero state o meno lavorate, come se si trattasse di oti, operai a tempo indeterminato.
Il giudice del lavoro Antonella Casoli ha dato ragione alle aziende che avevano presentato ricorso nel 2014 , annullando gli avvisi di addebito: nessuna somma è dovuta. Una questione di principio, a prescindere dalla cifra. Quattro i casi finora trattati - tutti con il medesimo esito: Società agricola Barbini piante snc di Grosseto (avvocato Roberto Santi Laurini), Società agricola semplice Castello d'Albola di Vicenza degli Zonin (Antonino Todaro e Giuseppe Sigillò Massara), Loacker tenute ss Società agricola di Bolzano (Riccardo Del Punta, Ilaria Pagni e Luca Giraldi) e Azienda agricola Antonina Maglia di Magliano in Toscana (Simona Morisco).
Nessuna somma è dovuta perché la normativa può anche essere ambigua in alcuni passaggi ma gli accordi raggiunti tra le parti indicano che la retribuzione imponibile ai fini contributivi «debba in ogni caso - scrive il giudice - essere determinata moltiplicando la retribuzione oraria stabilita dal cpl (contratto provinciale di lavoro, ndr) per il numero delle ore effettivamente prestate, non trovando applicazione il normale orario di lavoro previsto dalla contrattazione».
E' sulla base di una legge del 2006, la n.81, che l'Inps aveva proceduto alle richieste, sulla base di una presunta nuova base di calcolo, quella appunto delle 39 ore. Quella dell'Inps, nota il giudice, non è l'unica delle interpretazioni: ed è stata «successivamente smentita dalle parti sociali con clausole di interpretazione autentica», come l'Avviso del gennaio 2013, poi raffinato dalle prerogative delle deleghe di settore. Le parti «hanno ribadito la prevalenza delle disposizioni adottate a livello provinciale in materia di orario di lavoro e retribuzione». E nelle loro conclusioni «appare dunque chiarito che la retribuzione imponibile a fini contributivi debba in ogni caso essere determinata moltiplicando la retribuzione oraria stabilita dal cpl per il numero delle ore effettivamente prestate, non trovando applicazione il normale orario di lavoro previsto dalla contrattazione».
Le spese sono state compensate a causa della complessità e la peculiarità della questione interpretativa, che costituisce una novità assoluta in materia. (p.s.)
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