Il presidio
Deve assistere il suocero, ingiusto trasferirla di sede
GROSSETO. Ha pienamente ragione la dipendente di quell'istituto bancario che aveva contestato il trasferimento di sede perché sarebbe stata impossibilitata a continuare ad assistere all'ora di...
GROSSETO. Ha pienamente ragione la dipendente di quell'istituto bancario che aveva contestato il trasferimento di sede perché sarebbe stata impossibilitata a continuare ad assistere all'ora di pranzo il suocero gravemente malato. Lo ha stabilito il giudice Paolo Ottati, presidente del collegio del Tribunale che ha accolto il reclamo della donna contro il decreto del giudice del lavoro Antonella Casoli, che aveva invece respinto il ricorso urgente: la dottoressa Casoli aveva sottolineato che non era stata fornita la prova del pregiudizio derivante dal trasferimento, anzi doveva essere escluso «il pericolo di un pregiudizio grave e irreparabile tanto alla salute della persona assistita quanto alla vita familiare e alla dignità e immagine professionale della ricorrente».
Ottati ha adesso riconosciuto sussistenti e applicabili i requisiti previsti dalla legge 104 «con particolare riferimento alla parte in cui è previsto che il lavoratore non può essere trasferito senza consenso ad altra sede». Il giudice nota che è incontestato che il suocero già dal 2009 è stato riconosciuto persona con handicap grave e che la dipendente lo assiste. Nota anche che la dipendente - che ha orario part time e che termina il lavoro alle 13.30 - non potrebbe più assistere il suocero per il pranzo dal momento che la nuova sede dista poco più di venti chilometri dalla casa di quest'ultimo: il trasferimento «potrebbe causare un pregiudizio immanente e irreparabile delle esigenze assistenziali» in un momento in cui non vi sono altre persone che potrebbero fornire il medesimo servizio (la suocera ha 85 anni ed è anch'essa malata) e sussiste quindi il pericolum in mora. Nota anche che non ha rilevanza il fatto che fino al momento della comunicazione del trasferimento la dipendente non avesse chiesto di usufruire della 104, dal momento che l'organizzazione del suo lavoro le consentiva di provvedere senza chiedere permessi. E' del parere che, non avendo la dipendente dato il proprio consenso al trasferimento, è esistente il "fumus", «senza che sia necessario esaminare le copiose argomentazioni delle parti sulle ragioni tecniche, organizzative e produttive del trasferimento».
E ha così ordinato alla banca di riassegnare immediatamente la dipendente alla sede originaria, condannando l'istituto al pagamento delle spese di giudizio.
(p.s.)
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