Terme di Saturnia, il Tar boccia la richiesta choc da 216 milioni
Il resort temeva di perdere la concessione in perpetuo e di vedersi rimpicciolire l’area di sfruttamento
Per i giudici il Comune ha agito in modo corretto e la convenzione del 2012 ha superato le criticità
SATURNIA. Duecentosedici milioni e novecentotrentamila euro sono una cifra che fa venire il mal di testa. Al Comune di Manciano, però, hanno procurato soprattutto un bel mal di pancia, durato quattro anni. Quei soldi, infatti, li ha chiesti al Municipio la società Terme di Saturnia srl, proprietaria del lussuoso resort, lustro della frazione baciata dal dono delle acque sulfuree. Terme di Saturnia ha chiesto questa “sommetta” come risarcimento per una richiesta di documentazione che sembrava prospettare da una parte il termine della concessione in perpetuo di sfruttamento dell’acqua sulfurea e dall’altra il ridimensionamento della concessione temporanea.
Il 26 marzo il Tar della Toscana ha somministrato all’amministrazione mancianese un efficace “rimedio antispasmo”: ha stabilito che Terme di Saturnnia non ha nulla da chiedere al Comune e ha quindi rimosso dal bilancio dell’ente il pesante fardello che lo opprimeva e rischiava di mandarlo in bancarotta.
Per raccontare questa storia bisogna tornare indietro nel tempo a quasi un secolo fa. È il 17 maggio 1933 quando il ministro segretario per le corporazioni emana l’atto di concessione mineraria perpetua chiamata “Saturnia”, che si estende su 40 ettari. Altri 202,25 ettari Terme di Saturnia li acquisisce in concessione ventennale nel 1991. In tutto, dunque, il resort può contare su una concessione di 242,25 ettari.
Nel novembre 2009, in vista della scadenza della concessione ventennale, Terme di Saturnia si rivolge al Comune il rinnovo. Il dirigente comunale dell’Area territorio, a quel punto, chiede una serie di integrazioni alla documentazione: carta geologica comprensoriale, carta geostrutturale del bacino d'interesse, autorizzazioni sanitarie, copia dei bilanci del 2009 e 2010 e, in generale «una revisione generale dell’intera documentazione».
Nel frattempo, infatti, le leggi sono cambiate. La legge 38 del 2004 ha stabilito che una concessione non può essere superiore a 200 ettari. In più il decreto legislativo 152 del 2006 stabilisce che tutte le concessioni di derivazione sono temporanee, di massimo 30 anni. La norma trova conferma nella giurisprudenza: nel gennaio 2010 la Corte costituzionale stabilisce che il termine massimo di trent’anni di durata delle concessioni costituisce un limite non derogabile dal legislatore regionale.
Queste norme fanno dunque propendere per mettere un fine alla concessione perenne e trasformarla anch’essa in concessione temporanea. Nel frattempo, però, la Regione nel 2004 emana la legge 38 che stabilisce che le concessioni perenni possono essere sì mantenute, ma sono suscettibili di conferma, previa verifica delle condizioni risultanti dalla presentazione della documentazione. Questa conferma è subordinata alla stipula di una convenzione.
Nel 2009 ancora la convenzione tra Terme e Comune non esisteva; c’era solo, dal 2007, un accordo per le tariffe di accesso ai servizi, valido fino al 2014.
Perciò il Comune chiede alle Terme da un lato di modificare l’estensione complessiva dell’area di concessione, da 242 a 200 ettari, e dall’altro di presentare ulteriore documentazione per valutare se sussistono i requisiti per confermare la convenzione in perenne.
Oltre alle nuove norme, però, c’è di più. In quegli anni l’allora sindaco Mario Mecarozzi tenta, per la prima volta, di porre fine al monopolio da parte di Terme di Saturnia. L’acqua calda sulfurea fa gola anche ad altri imprenditori della zona, persone che hanno un agriturismo sotto il quale c’è un tesoro, ma che non si può toccare. Nel 2007 Terme di Saturnia fa ricorso al Tar contro la Fattoria Pianetti, che cercava di rinnovare un permesso di ricerca di acque sulfuree per realizzare un hotel con piscine (un anno fa il Consiglio di Stato lo ha bocciato, riconoscendolo come tentativo di difendere il monopolio).
Alla richiesta di integrazioni nella documentazione, Terme di Saturnia torna al Tar con un ricorso (numero 1360) contro Comune di Manciano e Regione sempre nei confronti di Pianetti (non costituita in giudizio) che è oggetto della recente sentenza. Siamo nel 2011 – ben due anni dopo la richiesta del Comune – e per la richiesta di documentazione e la prospettazione che la concessione perpetua rischia di avere un termine, Terme di Saturnia quantifica il presunto danno in oltre 200 milioni di euro: 66 milioni e 933.000 per l’ultimo decennio e 150 milioni dall’inizio dell’attività.
Il quadro cambia sensibilmente l’anno successivo. La giunta Mecarozzi è saltata, il Comune è commissariato e il commissario, tra le altre cose, mette un punto al rapporto tra il Comune e Terme di Saturnia firmando con essa una convenzione che prevede due cose: per quanto riguarda l’area da 202 ettari, il Comune la concede alle Terme per 25 anni a partire dal 31 luglio 2011; per quanto riguarda l’area in concessione perenne, il Comune prende atto che Terme di Saturnia prosegue il suo ricorso al Tar «all’esito del quale – si legge nella convenzione – sarà stabilita la durata della concessione (perenne, ndr) da confermare».
Il 26 marzo scorso, dunque, il Tar ha deciso. Il ricorso, dicono i giudici Saverio Romano, Carlo Testori e Luigi Viola della seconda sezione, è inammissibile per due ragioni. La semplice richiesta di ulteriore documentazione, scrive il collegio, è un atto di mera rilevanza endoprocedimentale, non lesivo degli interessi di Terme di Saturnia. Idem per la revoca: il Comune, dice il Tar, ha solo emanato una semplice richiesta di integrazioni istruttorie. Del resto, la legge prevede che una concessione possa essere estesa al massimo per 200 ettari. Eventuali superfici eccedenti possono essere concesse solo – dice la legge – in presenza di documentate esigenze riconosciute dal Comune. Poiché la concessione è 202 ettari, ecco che la richiesta del Comune, per il Tar, appare legittima.
In seconda istanza, il Tar rileva che Terme di Saturnia non ha sollevato eccezioni su tutte le richieste fatte dal Comune, ma solo su alcune. La giurisprudenza, però, dice che quando un atto è fondato su più motivazioni autonome, se il ricorrente non le contesta tutte, il suo ricorso va considerato inammissibile per difetto di interesse.
Infine il Tar riconosce che nel frattempo è venuto a mancare l’interesse di Terme di Saturnia nel ricorso. Il riferimento è alla già citata convenzione del 2012 (in quella convenzione, tra l’altro, il Comune accordava i due ettari in più per una più facile lettura delle carte catastali). Ecco perché, dice il Tar, «non è più possibile ravvisare un qualche interesse di Terme di Saturnia srl a coltivare la presente impugnazione». Quanto alla clausola sull’esito del ricorso non ha, dice il Tar, «ad oggetto la volontà delle parti di rimettere alla decisione del Tar la questione relativa alla natura temporanea o perpetua della concessione, ma si limita alla presa d’atto da parte del Comune della volontà della ricorrente di insistere per la decisione di un ricorso già caratterizzato da duplice e originaria inammissibilità».
Per questo il Tar condanna Terme di Saturnia non solo a non vedere il becco di un quattrino, rispetto ai 216 milioni chiesti al Comune, ma a pagare 5.000 euro alla Regione e 5.000 al Comune a titolo di spese di giudizio.
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