Il Tirreno

Grosseto

«Ex cava, prezzo di favore Fu un accordo corruttivo»

di Pierluigi Sposato
«Ex cava, prezzo di favore Fu un accordo corruttivo»

Semproniano, le motivazioni della condanna dell’ex sindaco Bellini e di Hofer Assolto l’architetto Morini anche se la prassi viene definita «censurabile»

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SEMPRONIANO. L’accordo corruttivo c’è stato e quei 120mila euro erano stati un «prezzo di favore». Per l’ex sindaco c’è stata una «innegabile utilità» anche se lui non aveva esercitato pressioni e l’imprenditore aveva fatto un favore all’amministratore in vista «di un rilevante investimento economico».

Sembra banale ridurre quasi trenta pagine a queste poche righe ma è di fatto questo il succo delle motivazioni adesso depositate della sentenza che ha portato alla condanna per corruzione impropria dell’ex sindaco di Semproniano, Gianni Bellini (1 anno e 6 mesi), e dell’imprenditore altoatesino Giuseppe Hofer (stessa pena), per la vicenda del resort da costruire a Cellena. Il collegio (Puliatti presidente, Compagnucci, Stramenga estensore) ha anche assolto per non aver commesso il fatto la moglie di Bellini, Annunziata Petrucci, e il progettista di fiducia di Hofer, l’architetto Flavio Marzio Morini. Per quest’ultimo imputato soprattutto i giudici nutrono sospetti ma non hanno evidenza di prova: definiscono «ambivalente» il ruolo del professionista e «censurabile» la prassi, ne criticano l’attivismo giustificandolo comunque con l’entità della parcella. La signora Annunziata, invece, è al centro di circostanze «neutre», sostanzialmente inconsapevole - sempre secondo le motivazioni - delle agevolazioni che suo marito avrebbe fatto a Hofer; l’unico spunto viene dal fatto che il denaro era transitato dal suo conto.

I giudici notano delle «anomalie». Ad esempio il fatto che il preliminare per la vendita Bellini-Petrucci a Hofer, stipulato nello studio di Morini, precede di un solo giorno la delibera di giunta (24 gennaio 2006) con la quale Semproniano incrementa a 200 i posti letto per le attività ricettive a Cellena, nei terreni ceduti dalla Curia. Ad esempio la mancata registrazione del contratto. Ad esempio le modalità di pagamento (sul conto di Petrucci). Ad esempio il mancato rispetto dei termini in cui effettuare i pagamenti residui. Ad esempio il fatto che i tempi di pagamento ricalcano l’iter amministrativo.

Il collegio prende in esame la perizia del pm Pizza (con successive osservazioni) con il sostituto che individua in 27.600 euro la «tangente» , quella della difesa (182mila euro) e quella disposta dagli stessi giudici e affidata a Poidomani e Calcaterra: secondo i quali il valore di mercato dell’immobile era di 42mila euro, mentre il valore di trasformazione oscillava tra i 64mila (a fini industriali) e i 145mila euro (edilizia terziaria), escludendo poi che l’ex cava di Bellini potesse essere utilizzata come deposito di materiale di risulta (non convenienza e vulnerabilità ambientale). A prescindere dal criterio adottato (costi o trasformazione) il collegio ritiene che il prezzo di 120mila euro versato dalla società Elite di Hofer a Bellini «rappresenti di gran lunga un prezzo di favore per la parte venditrice»; il dato più vicino è quello della trasformazione industriale «ma non è mai emerso che Hofer avesse l’intenzione di realizzare in futuro capannoni e-o uffici sull’area della ex cava», visto che la sua attività era indirizzata verso centri benessere o resort. E al 23 gennaio 2006, secondo i periti del collegio, non era possibile il trasferimento dei volumi dalla ex cava a quella, vicina ma non prossima, in cui Hofer voleva realizzare il complesso turistico. E se anche i 120mila euro fossero stati un prezzo di mercato, resta il fatto che Bellini ha ricavato un’innegabile utilità», perché quei terreni acquistati anni prima per appena 2,5 milioni di lire «erano per lui un peso improduttivo», che difficilmente avrebbe potuto vendere ad altri a un prezzo così vantaggioso: i tentativi precedenti erano stati vani. Hofer avrebbe fatto un favore a Bellini in vista dell’investimento, e per l’imprenditore «non sarebbe stato saggio non aderire all’invito del sindaco». Ma il Tribunale specifica non solo che Hofer non è vittima del sindaco ma anche che Bellini non si era mai messo di traverso, dandosi anzi da fare perché gli atti (tutti meno il primo, cui non aveva partecipato per motivi di salute) andassero a buon fine. Non ha rilevanza, secondo il collegio, che tutti in Comune fossero favorevoli al centro benessere; e comunque non risultano pressioni sugli organi istituzionali né sullo studio tecnico incaricato del regolamento urbanistico. L’iter è andato avanti senza vizi nonostante che i due imputati abbiano «curato i propri interessi particolari» e nonostante il conflitto di interessi per Bellini al momento della seduta del consiglio comunale del 26 febbraio 2008 (approvazione definitiva di piano strutturale e regolamento).

I difensori stanno presentando l’atto di appello.

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