Italia
Soggiorni non pagati Condannato un agente di viaggio
FOLLONICA. Erano partiti per il Sudafrica pensando che il viaggio procedesse senza intoppi di alcun genere, visto che avevano pagato tutto quanto era previsto. Ma quando erano arrivati all'aeroporto...
FOLLONICA. Erano partiti per il Sudafrica pensando che il viaggio procedesse senza intoppi di alcun genere, visto che avevano pagato tutto quanto era previsto. Ma quando erano arrivati all'aeroporto internazionale di Mpumalanga erano stati messi al corrente che il soggiorno nella riserva naturale di Mala Mala non era stato pagato dall'agente di viaggio cui si erano rivolti. Avevano dovuto pagare di nuovo di tasca propria, all'operatore turistico locale. Al ritorno dei viaggiatori in Italia, l'agente aveva promesso di restituire la somma. Ma nulla di tutto ciò era avvenuto. E così cinque viaggiatori avevano sporto querela.
Appropriazione indebita il reato per il quale un agente di viaggio di Follonica, Michele Spinelli, 65 anni (Planet Wilderness sas), è stato condannato con lo "sconto" previsto dalla scelta del rito abbreviato a 1 mese e 23 giorni più 107 euro (pena sospesa). Era di 18mila euro (ma il giudice ha ricalcolato la somma in 13mila euro sulla base del cambio con la moneta locale, lo zar) la cifra dell'imputazione. Dieci i giorni di vacanza a cavallo del Capodanno 2011-2012, prenotati e pagati in caparra dall'ottobre precedente e a saldo a dicembre (77mila euro complessivi per i cinque), ricostruisce il giudice. Viaggio più complicato delle previsioni e comunque guastato dalla "sorpresa" del pagamento mancante. Una circostanza ammessa dallo stesso imputato, che era stato contattato per telefono dal Sudafrica. Al ritorno in Italia, uno dei cinque aveva diffidato Spinelli alla restituzione della quota "doppia" ; l'imputato aveva promesso di versare tutto entro marzo, dopo aver portato a giustificazione del suo comportamento difficoltà giudiziarie e "avventure finanziarie". La promessa non era stata rispettata e i cinque avevano sporto querela, pur non costituendosi parte civile. L'imputato non si era presentato all'interrogatorio del pm. Il giudice non riconosce validità alla documentazione presentata dalla difesa («potrebbero essere stati facilmente fabbricati in funzione di artificiosa discolpa», perché privi di firma o identificazione), anche perché se fossero esistiti e disponibili ben sarebbero stati prodotti dalle prime fasi. Difesa Salvi. (p.s.)
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