Il Tirreno

Grosseto

Tassa di sbarco, il Tar dice ancora no

di Elisabetta Giorgi
Tassa di sbarco, il Tar dice ancora no

Giglio, il giudice amministrativo boccia di nuovo il Comune che voleva far pagare il tributo alle barche non di linea

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ISOLA DEL GIGLIO. Pagare per sbarcare a terra dalle navi non di linea? Il Tar della Toscana boccia per la seconda volta la tassa di sbarco, così com’era stata formulata e poi (ora) modificata dal Comune dell’isola del Giglio.

La storia si trascina da tempo e vede opposti il ministero dell’economia e il Comune. È marzo 2013 quando il ministero stoppa la giunta Ortelli: la tassa di sbarco, istituita un’estate fa dall’amministrazione isolana, secondo il Tar è illegittima e va annullata. Con sentenza del 21 marzo, i giudiciaccolgono in pieno il ricorso del ministero, alla stregua di quanto successo con una caso gemello, a Capraia.

In realtà la tassa di sbarco non è un’invenzione originale delle due isole toscane, ma una “chance” di guadagno istituita dallo stesso Governo centrale con decreto legislativo del 2011, e che dà ai Comuni italiani «che hanno sede giuridica nelle isole minori», o «nel cui territorio insistono isole minori», la facoltà di istituire un’imposta di sbarco da applicare fino a un massimo di euro 1,50, soldi da riscuotere, unitamente al prezzo del biglietto, da parte «delle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea». Quel che alla legge non è piaciuto, insomma, non è l’esistenza della tassa in sé, quanto la regolamentazione disposta dai Comuni in questione.

Secondo il Tar, la tassa di sbarco non è applicabile ai turisti che arrivano sull’isola del Giglio a bordo di “navi vettore”, vale a dire imbarcazioni che fanno collegamenti marittimi saltuari e che non sono classificabili come una “linea di navigazione”. La giunta comunale - invece - in piena autonomia, aveva parificato i passeggeri delle navi di linea e quelli dei “vettori saltuari”, applicando la tassa a tutti. Di qui il no del giudice.

Il Comune gigliese si era opposto eccependo una questione di legittimità costituzionale e una disparità di trattamento tra gli utenti. Opposizione per il Tar infondata, perché il Comune non può applicare una tassa a soggetti esclusi dalla legge statale; al massimo avrebbe potuto evitare di applicare l’imposta (facoltativa), punto e basta. A quel punto il Comune si è messo a “riscrivere” la tassa, modificando due articoli. Il consiglio comunale ha “riapprovato” il regolamento istitutivo del tributo, e ha confermato la propria iniziale delibera.

Ma il Tar, con sentenza dell’11 luglio, ha ribadito la propria linea. «Non intendendo il collegio discostarsi dagli indirizzi recentemente assunti dalla sezione», il giudice ha bocciato il tutto e condannato il Comune gigliese a pagare 2mila euro al ministero.

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