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Il Tar condanna il Comune per un’antenna di telefonia
GROSSETO. «Prima di rilasciare l'autorizzazione, il Comune di Grosseto avrebbe dovuto verificare che l'istanza presentata da Ericsson fosse stata adeguatamente pubblicizzata, il che non è stato (il...
GROSSETO. «Prima di rilasciare l'autorizzazione, il Comune di Grosseto avrebbe dovuto verificare che l'istanza presentata da Ericsson fosse stata adeguatamente pubblicizzata, il che non è stato (il Comune non ha svolto allegazioni in senso contrario), risultandone conseguentemente viziato il provvedimento finale». La presenza di questo vizio ha convinto il Tar Toscana ad annullare l'atto 19 del 31 gennaio 2007 con il quale lo Sportello unico attività produttive aveva autorizzato Ericsson a realizzare un sito raw land (palo e apparati a terra), cioè un'antenna per la telefonia cellulare H3g in via Fiesole. Il Tribunale amministrativo ha dato ragione a otto grossetani (e condannato il Comune a pagare 4.000 euro di rifusione spese) che inizialmente avevano protestato con il Presidente della repubblica (ricorso straordinario) e con due diversi ricorsi. Il primo ricorso, quello relativo alla presunta violazione del silenzio-assenso dopo la presentazione della Dia (14 dicembre 2006), è stato dichiarato inammissibile (tempi regolari). Accolto, invece, il ricorso relativo alla mancata pubblicizzazione dell'istanza. Un obbligo per il Comune che secondo i giudici amministrativi «deve comunque precedere l'emanazione del provvedimento abilitativo alla realizzazione della stazione radio base, ancorché ai proprietari degli immobili che sorgano in prossimità del sito interessato dalla realizzazione dell'impianto non sia dovuta la comunicazione di avvio del procedimento». Non era stato il Comune a rendere noto il provvedimento; nel maggio 2009 erano stati i ricorrenti a conoscerlo nell'ambito di un altro procedimento.
Dunque, provvedimento annullato. Spese compensate tra ricorrenti ed Ericsson. L'impianto - i cui lavori erano stati sospesi il 26 marzo 2007 (ma gli abitanti sono stati riconosciuti legittimati a presentare ricorso) – rispettava comunque le prescrizioni Arpat.
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