La Corte di Cassazione riapre il caso Rta
Annullata con rinvio la sentenza di assoluzione di Faralli per il complesso Verde Pinolia di Principina
GROSSETO. La Cassazione riapre il caso della Rta Verde Pinolia di Principina Mare, 13 appartamenti per i quali il giudice di primo grado aveva disposto la confisca dopo la condanna. Si riapre perché dopo l’assoluzione in secondo grado (giugno 2011) del titolare della Pinolia srl, Aldo Faralli, dall’accusa di lottizzazione abusiva - con revoca delle statuizioni civili e della confisca - la Procura generale e venti parti civili avevano fatto ricorso. Ricorso definito adesso «fondato» dalla terza sezione penale della Cassazione che - relatore Aldo Fiale - ha annullato la sentenza assolutoria di secondo grado e l’ha rinviata ad altra sezione della Corte di appello. E la questione va riaperta anche sulla questione confisca.
La Suprema corte rileva alcuni passaggi a vuoto da parte della Corte di appello. I giudici di secondo grado avrebbero dovuto effettuare «un esame diretto degli atti notarili stipulati in concreto, in una situazione in cui gravi sospetti avrebbe dovuto già indurre il classamento catastale in A2 di ciò che sarebbe stato venduto come parte di un unico complesso immobiliare produttivo e si sarebbe dovuto anche accertare l’eventuale fruizione del regime fiscale agevolato per l’acquisto della prima casa». Il notaio avrebbe dovuto avvertire le parti stipulanti che stavano acquistando solo una porzione di un’attività produttiva unica». Da approfondire anche le modalità delle stipulazioni, viste le testimonianze rese, e l’eventuale offerta al pubblico delle unità immobiliari di chi non aveva indicato il periodo di disponibilità all’affitto.
Fiale rimarca che non sono state valutate le dichiarazioni del direttore generale del Comune e del funzionario dell’ufficio turismo. «Va perciò ravvisata una diffusa carenza motivazionale, che impone l’annullamento con rinvio».
La Cassazione rileva che il reato potrebbe essere prescritto, visto che la cessione degli appartamenti è avvenuta fino al giugno 2006. Ma suggerisce la necessità della verifica di eventuali sospensioni come anche dell’esistenza della lottizzazione abusiva e della consequenziale confisca. Perché la Corte Costituzionale ha affermato che un proscioglimento dovuto a prescrizione non impedisce un «sostanziale riconoscimento» delle responsabilità dell’imputato. E allora, viene ritenuto legittimo il principio della stessa Corte suprema secondo il quale, nei casi di prescrizione «il giudice, per disporre legittimamente la confisca, deve svolgere tutti gli accertamenti necessari per la configurazione sia della oggettiva esistenza di un’illecita vicenda lottizzatoria, sia di una partecipazione, quanto meno colpevole, alla stessa dei soggetti nei confronti dei quali la sanzione venga adottata, e di ciò deve dare conto con motivazione adeguata». E cita una sentenza del 2007 (anche se in tema di contrabbando) che ammette la confisca anche se il reato è estinto per prescrizione.
Insomma, la Cassazione (Saverio Felice Mannino presidente), annulla la sentenza di assoluzione e rimanda le carte a Firenze, «per un nuovo esame alla stregua dei principi di diritto dianzi enunciati». La partita ricomincia. (p.s.)
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