Il Tirreno

Grosseto

le motivazioni della condanna

«Non c’era la buona fede per il gazebo del Magnificat»

GROSSETO Non possono invocare la buona fede i proprietari e committenti del gazebo in legno del ristorante Magnificat di Marina di Grosseto «in quanto gli stessi fecero realizzare degli interventi...

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GROSSETO

Non possono invocare la buona fede i proprietari e committenti del gazebo in legno del ristorante Magnificat di Marina di Grosseto «in quanto gli stessi fecero realizzare degli interventi che andavano oltre le prescrizioni contenute nel regolamento e finalizzati a creare un unico volume, senza il prescritto permesso di costruire e il nulla osta dell’autorità preposta al vincolo».

Sono parole del giudice Marco Bilisari, contenute nelle motivazioni adesso depositate della sentenza con la quale il 21 novembre scorso erano stati condannati Andrea Rosi e Nadia Gavelli, soci amministratori della Magnificat snc (9 mesi compreso il più grave delitto ambientale, ripristino e 2.500 euro per il Comune parte civile). Il giudice aveva assolto Rossana Chionsini, Chiara Marrata, Gian Paolo Fornasiero e Amedeo Raffi (tutti responsabili del procedimento o dell’istruttoria per il Comune) uniformandosi «a quanto espresso sul punto dalla Corte di appello di Firenze, secondo cui non competeva agli stessi né un potere di disapplicazione né ovviamente un potere di annullamento«. Non è neanche ravvisabile un omesso controllo.

Quando la polizia municipale fece il sopralluogo (1° luglio 2009) accertò che il gazebo presentava delle difformità rispetto alla Dia: telai in alluminio, con zanzariere o vetri scorrevoli, al posto di quelli in legno; mediante una tamponatura era stato ricavato un volume unico (comprendente gazebo, forno e tettoia); una tettoia in vetroresina. Secondo il giudice, inoltre, non può ritenersi prescritto il reato contravvenzionale contestato: «anche volendo dare per buona la testimonianza del fratello dell’imputato (Rosi Paolo), lo stesso riferisce solo l’epoca in cui fu costruito il gazebo in legno (2004) ma non anche quando furono realizzate le difformità successive, quali l’installazione delle vetrate, delle ante in alluminio e la copertura tra i gazebo e il fabbricato principale, tale da creare un nuovo volumo. È da questo momento che si deve far decorrere il termine di prescrizione».©RIPRODUZIONE RISERVATA

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