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Nonostante avesse bevuto troppo
Analisi del sangue senza il consenso assolto un centauro
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CASTEL DEL PIANO. Chi viene sottoposto a un prelievo di sangue senza aver prestato il proprio consenso e solo per necessità di polizia giudiziaria (non dunque per finalità mediche di trattamento) non è imputabile per guida in stato di ebbrezza. Lo ha stabilito il giudice Giovanni Muscogiuri assolvendo - il fatto non sussiste - un automobilista di Cinigiano di 45 anni, assistito dall'avvocato Monica Segreto. Quest'ultima aveva sostenuto, sentenza di Cassazione alla mano, l'inutilizzabilità del referto. Il caso era avvenuto la sera del 20 aprile 2007, a Castel del Piano. L'uomo era alla guida di una moto Yamaha Drag Star, uscita di strada. Era intervenuta la polizia stradale di Arcidosso, poco dopo l'arrivo del 118 che lo aveva già caricato sull'ambulanza e quindi portato al pronto soccorso di Grosseto. Via fax, la polizia aveva sollecitato il personale sanitario a un accertamento clinico sul tasso alcolemico, sospettando la guida in stato di ebbrezza. E in effetti il centauro era risultato positivo: 1,7 grammi per litro contro lo 0,5 di legge. Come testimoniato anche dal medico in servizio, quel prelievo non fu effettuato in esecuzione del protocollo di pronto soccorso in relazione al trattamento clinico del ferito ma solo «a titolo di soddisfazione della richiesta di accertamenti trasmessa dalla polizia giudiziaria». Dunque, il personale sanitario aveva operato come «ausiliario di polizia giudiziaria», prima e senza che l'imputato avesse avuto alcun contatto con la polizia giudiziaria, prima e senza che egli avesse ricevuto gli avvertimenti di legge e avesse avuto modo di negare eventualmente il prelievo (estraneo al trattamento sanitario). P.S.
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