Meteo
Pubblico impiego, nuove regole sul Tfs
◗
BUONUSCITA Novità per i dipendenti pubblici Buonuscite, Inpdap chiarisce cosa cambia dal 1º gennaio
4 MINUTI DI LETTURA
GROSSETO. Per i dipendenti pubblici prossimi alla pensione ci sono importanti novità legislative. A spiegarle, con una nota informativa molto dettagliata, è la direzione regionale toscana dell'Inpdap, rivolta a tutti gli interessati. Dal 1º gennaio scorso - spiega l'Inpdap - sono cambiate le regole di calcolo e di erogazione dei trattamenti e delle prestazioni di fine servizio per i dipendenti pubblici. ll nuovo sistema di calcolo delle buonuscite interessa i dipendenti pubblici in regime di trattamenti di fine servizio a partire dal 2011 ed è stato introdotto dalla legge 122 del 2010 (la manovra finanziaria 2011 - 2013 varata dal governo nell'estate dello scorso anno). Consiste in una diversa modalità di computo di questi trattamenti che, con riferimento alle anzianità utili successive dal 2010, non sono più calcolati con le vecchie regole ma con quelle valevoli per il trattamento di fine rapporto. La modifica. È bene, innanzitutto, chiarire un equivoco che, soprattutto dopo il varo della legge 122/2010 e prima che l'Inpdap fornisse le proprie indicazioni operative, ha portato alcuni commentatori a ritenere e ad affermare che dal 1º gennaio 2011 tutti i dipendenti pubblici sono passati in Tfr. Non è così. Come si legge chiaramente nel testo della disposizione (art.12, comma 10 della legge n.122 del 2010) e come precisato dall'Inpdap (circolare 17 dell'8 ottobre 2010) non c'è stato un passaggio dal Tfs al Tfr ma una modifica delle regole di calcolo dei trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici. La legge parla chiaro: «...il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile...». Non è cambiata, pertanto, la natura di queste prestazioni che restano Tfs, ma la loro misura che è data dalla somma di due quote. Due quote. La prima quota, relativa alle anzianità utili maturate fino al 31 dicembre 2010, calcolata secondo le vecchie regole dei Tfs e con riferimento alla retribuzione contributiva utile alla cessazione del rapporto di lavoro (retribuzione dell'ultimo giorno di servizio, espressa su base annuale, per l'indennità di buonuscita, ovvero degli ultimi dodici mesi di effettivo servizio per l'indennità premio di servizio). La seconda quota, relativa alle anzianità maturate dal 1º gennaio 2011, calcolata attraverso l'applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento alla retribuzione contributiva utile a fini Tfs per ciascun anno di servizio; questo importo è rivalutato (art. 2120, comma 4, codice civile). In altre parole questa seconda quota si determina applicando l'aliquota di computo della percentuale di accantonamento (6.91%) della base utile e la rivalutazione del montante (1,5%) fisso più i tre quarti dell'incremento del costo della vita) tipiche del Tfr. Il fatto che non sia cambiata la natura di queste prestazioni ha le seguenti importanti implicazioni. Il contributo. La contribuzione all'Inpdap per il finanziamento delle gestioni del Tfs (ex Inadel per l'indennità premio di servizio ed ex Enpas per l'indennità di buonuscita) resta inalterata sia nella misura sia nella ripartizione delle quote a carico del lavoratore e del datore di lavoro. Base retributiva. La retribuzione presa a base di calcolo della seconda quota è la stessa della prima quota. Pertanto le voci utili della base di calcolo sono quelle tassativamente elencate dalle norme sul Tfs e non quelle utili per il Tfr e sono considerate in misura pari all'80%. In altri termini la retribuzione utile per il calcolo della prestazione è pari alla base di calcolo del contributo. Tassazione. Tutta la prestazione, composta dalla prima e dalla seconda quota, è tassata come un trattamento di fine servizio. Riscatti e incrementi. Continuano a trovare applicazione le regole in materia di riscatti e di incrementi di anzianità utile non solo sulla prima ma anche sulla seconda quota. In particolare, i periodi relativi a riscatti o ad incrementi convenzionali che si collocano prima del 1º gennaio 2011 producono sulla prima quota effetti identici a quelli prodotti sui Tfs in base alla previgente normativa, mentre i periodi che si collocano successivamente al 31 dicembre 2010 producono effetti adattati alle caratteristiche del computo del Tfr (i mesi riscattati si trasformano in altrettante quote di Tfs che, dalla data della domanda, si rivalutano unitamente agli accantonamenti del 6,91 per cento).
Non lasciare decidere l'algoritmo:
scegli Il Tirreno per le tue notizie su Google
