Il Tirreno

Grosseto

Gazebo, non si può invocare la buona fede

Pierluigi Sposato
<b>VIA MANIN </b>Il gazebo del Mercedes Caf&egrave;
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VIA MANIN Il gazebo del Mercedes Cafè

Condannati anche i tre committenti: depositate le motivazioni del giudice Bilisari

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 GROSSETO. Perché nel caso del processo sul gazebo del Mercedes Cafè devono essere considerati colpevoli anche i committenti? Perché tutti e tre - lo dimostrano i carteggi intercorsi fra le parti - erano a perfetta conoscenza delle irregolarità, erano stati messi al corrente delle prescrizioni del Comune, avevano rivendicato pubblicamente la paternità. «Non è possibile invocare la buona fede», riassume il giudice Marco Bilisari nelle motivazioni.  Adesso depositate, corredano le condanne del 4 ottobre scorso: Mario Salvestroni a 2 mesi e 20 giorni più 8.000 euro, Catia Fioretti e Fabrizia Evangelisti a 2 mesi e 7.000 euro, i tecnici comunali Rossana Chionsini e Franco Fantoni e il progettista Sergio Simi ancora a 2 mesi e 20 giorni più 8.000 euro di ammenda (pena sospesa a tutti). Il pm Coniglio aveva chiesto la condanna di tutti. La "madre" di tutti i processi sui gazebo (il caso esplose anche e soprattutto sulla stampa nella primavera 2007) è giunta in ordine di tempo dopo altri processi similari e dopo anche una prima sentenza di appello che scagiona pure i tecnici comunali. Ogni processo è comunque caso a sé e il giudice Bilisari, che pure fa riferimento ad altri procedimenti, osserva che non c'è via di uscita per alcuno dei sei imputati. Dal punto di vista oggettivo, il gazebo di via Manin non presentava i requisiti della precarietà e non ha rilievo il fatto che sia stato realizzato in conformità con il regolamento comunale (è in contrasto con la norma superiore): «È pacifico che non vi sia stato rilascio di permesso a costruire e che l'opera sia stata realizzata solo mediante Dia onerosa». Non è opera precaria e nemmeno pertinenza, aggiunge Bilisari: era collegato al bar, modificava sagoma e prospetto, era stato realizzato un volume superiore del 20%. Il giudice sgombera il campo per i tecnici: questi «in virtù della loro competenza professionale, dovevano rendersi conto dell'assenza della natura precaria del manufatto e della contrarietà al dettato normativo del regolamento comunale n.19 del 2006». Dunque, tutti e tre responsabili in forza della posizione di garanzia.  E i privati? Qui la disamina è più articolata. Il ruolo determinante è attribuito a Salvestroni: «in buona sostanza, al di là del dato squisitatamente formale, il primo committente dell'opera». L'imprenditore aveva «parlato apertamente ai giornalisti come se fosse l'artefice e sostenitore principale dell'opera». Si era impegnato pubblicamente - ma non aveva mantenuto la promessa - a rimuovere il gazebo. E aveva poi spiegato che non aveva ottemperato perché non sarebbe rientrato con l'investimento di 430mila euro e che la creazione di una grande cucina aveva lasciato poco spazio alla clientela: «atteggiamento questo che mal si conciliava - scrive il giudice - con la presunta natura precaria dell'immobile».  A titolo di colpa deve essere dichiarata responsabile, secondo il giudice, anche la Fioretti, amministratrice delegata della Mb Caffè Grosseto: lei aveva dichiarato di essersi occupata solo del bar ma in una lettera di intenti del gennaio 2006 la Mb Caffè dichiarava di aver raggiunto un accordo per un bar dal marchio Mercedes Benz e si faceva carico dell'investimento per la ristrutturazione integrale del locale («era pertanto la Mb Caffè che si assumeva la paternità dell'opera e che risulta essere la committente dei lavori»).  Titolare della Dia, secondo le motivazioni, era la Evangelisti, che pure aveva dichiarato - essendo dipendente di Salvestroni - di aver accettato l'incarico di amministratore della Balthasar srl (conduttrice dell'immobile) solo formalmente. Anche lei responsabile a titolo di colpa, secondo il dottor Bilisari: perché anche se aveva disconosciuto la firma sulla Dia 985 dell'aprile 2006 e su altre dichiarazioni della pratica edilizia, il giudice ritiene che abbia certamente sottoscritto «altre importanti dichiarazioni, come quella del 4 maggio 2006, con la quale si impegnava a rimuovere la chiusura del manufatto alla scadenza dei sei mesi previsto dal regolamento comunale, precisamente nel periodo 1 novembre-20 aprile». Se vi sono state firme false, queste «erano state apposte con il consenso tacito della Evangelisti per ragioni di speditezza, magari per la temporanea assenza della titolare». Era poi destinataria delle comunicazioni inviate dal Comune.  I difensori (Valle, Gulina, Tamburro, De Cesaris-Sorace, Leporatti) stanno ultimando gli appelli.

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