Firenze, ore segnate, ma non lavorate: licenziata
L’impiegata era addetta alla comunicazione delle presenze: per due anni nessuno si è accorto dei maneggi della donna
FIRENZE. Per oltre due anni nessuno si è accorto di quella lenta e sistematica cresta fatta dall’impiegata ai danni dell’azienda. Qualche ora in più segnata al lavoro, ma solo sulla carta, che andava a gonfiare lo stipendio. Poche centinaia di euro, non certo sudate, per un totale di oltre 6mila euro. Il meccanismo si è inceppato quando nell’estate 2023 la donna si è fatta prendere la mano. Discrepanze tra ore e presenze in ufficio, assenze non giustificate. Una situazione che ha spinto il legale rappresentante della società a procedere con un controllo generale su tutti i dipendenti. E l’unica che il consulente del lavoro ha beccato con un monte ore fantasma è stata lei, l’addetta all’invio delle presenze per fare le buste paga. Licenziata nel settembre 2023 per giusta causa, la donna ha impugnato il provvedimento.
La sezione lavoro della Corte d’Appello ha confermato la legittimità del licenziamento. Il periodo sotto esame va dal gennaio 2021 all’agosto 2023. Ogni mese l’impiegata comunicava al professionista incaricato della redazione delle buste paga di avere effettuato un numero di ore superiori rispetto a quelle risultanti dal sistema delle timbrature utilizzato nell’azienda fiorentina. Lei si è difesa accampando un presunto malfunzionamento dell’apparecchio elettronico. Solo che le anomalie sono emerse esclusivamente sulla sua posizione. Ha pure cercato di orientare la causa sull’azione ritorsiva della società sostenendo di aver rifiutato gli approcci sessuali del legale rappresentante. Elementi non provati e respinti sia in primo che secondo grado.
Secondo il Tribunale, il fatto che le discrepanze ricorressero tutti i mesi, riguardassero solo l’impiegata e fossero sempre a suo favore, «ha escluso sia il carattere colposo della condotta, sia il fatto che fossero riconducibili al malfunzionamento del sistema di rilevazione elettronica - è la sentenza di primo grado ribadita in appello -. Le violazioni, considerato il danno patrimoniale derivato (quantificato nella memoria di costituzione, nell’ importo non contestato di circa € 6000), il carattere continuato delle stesse ed il contenuto delle mansioni, che presupponevano un alto grado di affidamento, costituivano giusta causa di licenziamento, che escludeva la rilevanza del dedotto motivo ritorsivo, senza necessità di ulteriore approfondimento». Le prove documentali non hanno lasciato margini di dubbio ai giudici. Dal gennaio 2021 all’agosto 2023, l’impiegata ha inviato al consulente del lavoro «dati dai quali risultava avere osservato un orario lavorativo superiore a quello risultante dalle marcature elettroniche e non conforme a quella effettivo». La pretesa di spostare il cuore della causa sulla ritorsione della ditta nei suoi confronti non ha mai fatto breccia nelle aule di giustizia. «La tesi che il recesso costituisca ritorsione al proprio rifiuto sentimentale nei confronti del legale rappresentante, che desumerebbe dal fatto che mai nessun controllo fosse stato effettuato sull’operato dei dipendenti e che il controllo avrebbe riguardo solo la propria posizione – conclude la Corte d’Appello – viene smentita dal consulente del lavoro il quale, al contrario, ha dichiarato di avere svolto il controllo su tutti i dipendenti, riscontrando discrepanze solo relativamente alla lavoratrice». E sulle presunte avance amorose del capo, i giudici sono lapidari: «Né in ricorso è stato indicato o contestualizzato alcun episodio specifico, né è stata offerta o formulata alcuna richiesta di prova». In tutto si è messa in tasca 6.166 euro senza sforzi, ma il prezzo pagato per quei soldi facili è stato la perdita del posto.
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