Il Tirreno

Empoli

«Slealtà sportiva del presidente Corsi»

D.B.

Ecco la sentenza d'archiviazione di Palazzi: l'accusa non era di illecito

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 Il presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi, avrebbe violato l'articolo 1 del vecchio codice di giustizia sportiva. Ovvero sarebbe stato colpevole di «slealtà» se il reato non fosse caduto in prescrizione. E' quanto scrive il procuratore federale Palazzi nella lunga relazione presentata ieri sulla cosidetta "Calciopoli-bis". Ecco la parte del testo riguardante il massimo dirigente azzurro. «Il predetto - scrive Palazzi - nella stagione 2004/05 era il presidente dell'Empoli, squadra che disputava il campionato di serie B. Nella telefonata del 20.01.2005, ore 17,58, a Luigi Pairetto (ai tempi designatore arbitrale insieme a Bergami, ndr) Corsi si raccomanda per un arbitro tosto visto che c'è un "ambientuccio laggiù". Pairetto risponde "speriamo bene". Valutazione: alla luce dei principi posti dalla decisione della Caf (comunicato ufficiale 1C del 14 luglio 2006), richiamata sopra per i punti di specifico interesse, e degli altri parametri valutativi cui si è fatto ampiamente cenno nelle pagine precedenti, va rilevato che la condotta del Corsi appare presentare profili di rilievo disciplinare. Infatti, va sottolineato che il Corsi, nella telefonata riportata, chiede al Pairetto di prestare un'attenzione particolare per la prossima gara, designando un arbitro "tosto". Ne consegue che la condotta del tesserato, in considerazione del tema trattato con il designatore, appare in violazione dell'articolo 1 del codice di giustizia sportiva vigente all'epoca dei fatti, essendo consistita, in buona sostanza, in una sollecitazione ad una designazione favorevole. E' ovvio che la occasionalità del contatto, come emergente dagli atti acquisiti, rende certamente meno grave la condotta in esame rispetto a quella di altri tesserati che, di contro, avevano contatti molto più frequenti con esponenti del settore arbitrale, in particolare con i due commissari». L'archiviazione è motivata così: «perché non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare non prescritte ai sensi dell'articolo 18 Cgs, vigente all'epoca dei fatti». E' da ricordare, però, che il codice 1 non riguarda il ben più grave illecito sportivo, che nell'ordinamento prima della riforma del 2006 era identificato dall'articolo 6. Stessa sentenza, parola più parola meno, per Luciano Spalletti, ai tempi tecnico dell'Udinese.

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