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Condotta antisindacale della coop: la Cgil vince dal giudice del lavoro
La società Insieme condannata per violazioni sul cambio d’appalto
MONTESPERTOLI. Il Tribunale di Firenze ha accertato il comportamento antisindacale posto in essere da Insieme società cooperativa sociale onlus durante la procedura di cambio di appalto (che era in mano a un’altra coop sociale, la Geos) relativo alla gestione dell’assistenza scolastica educativa degli studenti con disabilità, all’accompagnamento e vigilanza per il trasporto scolastico del Comune di Montespertoli.
Adesso, su ordine del Tribunale, la cooperativa dovrà fornire alla Funzione pubblica della Cgil di Firenze – che tramite l’avvocato Andrea Stramaccia ha promosso il ricorso – tutte le informazioni prescritte dall’articolo 37 del contratto nazionale delle cooperative sociali, e procedere tempestivamente all’esame congiunto della procedura di cambio appalto così da cessare e rimuovere gli effetti della condotta antisindacale.
Per Paolo Grasso, della FP Cgil Firenze, si tratta di «una sentenza importante che consente di ristabilire il rispetto di corrette procedure all’interno dei cambi di appalto nei servizi pubblici, a partire dalla conoscenza di tutte le informazioni utili alla corretta applicazione delle norme contrattuali nazionali e territoriali e delle disposizioni di legge in materia, così da tutelare al meglio le lavoratrici e i lavoratori coinvolti in questi delicatissimi passaggi».
Aggiunge il sindacalista: «Come Funzione pubblica siamo molto attenti ai cambio appalto. Sono momenti delicati per la carriera lavorativa di lavoratori e lavoratrici. Con la crisi si rischia di scaricare il peso sulle loro spalle. In molti appalti ancora assistiamo a situazioni di sotto inquadramento o di errata applicazione contrattuale. Lavoriamo e lavoreremo per il rispetto di leggi e contratti. Ci aspettano tempi difficili ma siamo pronti ad affrontarli», sottolinea ancora Paolo Grasso.
Secondo il giudice del lavoro del Tribunale di Firenze Silvia Fraccalvieri, «si ritiene configurata la violazione degli obblighi informativi di cui all’art. 37, per non avere l’azienda subentrante fornito ad una organizzazione sindacale territoriale firmataria del contratto nazionale tutte le informazioni prescritte, e per non avere proceduto all’esame congiunto della procedura di cambio appalto con la Funzione pubblica Cgil di Firenze, trattandosi di condotte aventi senz’altro natura antisindacale, in quanto poste in violazione delle prerogative del sindacato ricorrente». E ancora: «Il solo esaurirsi della singola azione lesiva del datore di lavoro non può precludere l'ordine del giudice di cessazione del comportamento illegittimo, ove questo risulti tuttora persistente e idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, suscettibile di determinare in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell'attività sindacale».
La giudice condanna dunque la cooperativa Insieme per comportamento anti sindacale e anche a rifondere al sindacato le spese di lite, quantificabili in 2.800 euro.
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