Il Tirreno

Empoli

L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che l’Iva sul gas dei condomini deve essere del 10 anziché del 20%

In arrivo i rimborsi sul riscaldamento

Francesco Turchi
Rimborsi sulla bolletta in arrivo per molte famiglie sotto un condominio
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Rimborsi sulla bolletta in arrivo per molte famiglie sotto un condominio

I fornitori devono restituire parte della bolletta degli ultimi tre anni

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 EMPOLI. L'Agenzia delle entrate ha stabilito che l'Iva sul gas metano e Gpl per il riscaldamento dei condomini con impianto centralizzato deve essere del 10 e non del 20%. I fornitori dovranno quindi restituire a migliaia di utenti del circondario (sono almeno 500 i condomini gestiti dal Sunia) parte della bolletta degli ultimi tre anni. E dalle prossime fatture l'aliquota dovrà essere adeguata.  A spianare la strada ai rimborsi è stata l'Agenzia delle entrate attraverso una risoluzione della Direzione centrale normativa - settore imposte indirette Ufficio Iva.  A chiamare in causa l'Agenzia ci aveva pensato il Sindacato unitario inquilini e assegnatari, che nel luglio scorso aveva avviato una class action con la notifica della diffida all'Agenzia delle entrate, «che per evitare il procedimento davanti al Tar - scrive il sindacato - ha deciso, accogliendo integralmente l'impostazione del Sunia, di modificare una prassi che andava avanti da anni: il metano ad uso civile per condomini e cooperative va tassato con riferimento al singolo utente e non al consumo dell'impianto centralizzato come avveniva fino ad oggi creando un'evidente disparità di trattamento con gli utenti dotati di caldaie autonome per le stesse finalità».  L'Agenzia delle entrate con la sua risoluzione ha ricordato che il decreto legislatico del 2 febbraio 2007 n. 26 aveva stabilito l'applicazione - a partire dal 1º gennaio 208 - dell'aliquota Iva del 10% «alla somministrazione di gas metano usato per la combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui; somministrazione, tramite reti di distribuzione di gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura cibi e per la produzione di acqua calda, gas di petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere immesi in bombole da dieci a venti kg in qualsiasi fase della commercializzazione». Di fatto con il decreto è stato modificato il criterio di tassazione, che non si basa più sulla tipologia di utilizzo, ma sull'entità del consumo. Tuttavia la novità è stata completamente ignorata dai soggetti gestori.  Il beneficio compete fino al raggiungimento del limite massimo annuale di 480 metri cubi con riferimento a ciascuna delle utenze del condominio o cooperativa di abitanti di edifici abitativi. Ne consegue che in presenza di un impianto centralizzato, il limite di 480 mc deve essere moltiplicato per il numero delle unità immobiliari il cui impianto di riscaldamento è allacciato all'impianto centralizzato: «Gli utenti del servizio - sottolinea l'Agenzia - potranno chiedere, ricorrendone i presupposti, la restituzione dell'importo corrispondente alla maggiore Iva ad essi addebitata direttamente alla società che eroga il gas metano».  Soltanto dopo che avrà rimborsato gli utenti, il gestore potrà bussare alla porta dello Stato per riavere indietro i soldi dell'Iva versati all'erario: «Questo per eliminare il rischio di un indebito arricchimento del soggetto gestore, il quale potrebbe ottenere il rimborso di un'Iva che non ha restituito all'utente».  Ricapitolando, i requisiti per ottenere l'aliquota agevolata sono i seguenti: il beneficio si applica su un quantitativo di 480 mc/anno per ogni singolo utente moltiplicato per il numero di utenti esclusivi dell'impianto centralizzato; l'agevolazione va riferita ai condomini che sono allacciati esclusivamente all'impianto centralizzato e non utilizzano un'utenza autonoma sulla quale hanno già applicata l'aliquota agevolata.  Ma questa risoluzione - oltre a garantire il diritto di chiedere i rimborsi - rende anche più leggere le prossime bollette, grazie all'aliquota dimezzata: tocca ai singoli amministratori di condominio, che solitamente sono gli intestatari delle fatture, verificare che effettivamente il gestore abbia adeguato l'Iva e non continui a incassare soldi in eccesso senza alcun diritto.

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