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Stop ai cani in spiaggia fino al 30 settembre Ecco tutte le eccezioni
bibbona
Il Comune di Bibbona fa sapere che l’accesso sulle spiagge libere del territorio comunale è vietato ai cani, come da ordinanza sindacale, tutti i giorni fino al 30 settembre.
Restano esclusi dal divieto i cani guida per i non vedenti e, previa richiesta di autorizzazione, i cani brevettati da salvataggio al guinzaglio riconducibili ad un’associazione, ad una scuola o ad un ente iscritto al dipartimento di protezione civile.
L’addestramento, comunque, non può essere effettuato sulle spiagge nel corso della stagione balneare. Fuori stagione è consentito portare i cani in spiaggia se muniti di regolare museruola e guinzaglio.
«In deroga a quanto previsto – scrive il Comune di Bibbona in una nota – è consentito l’accesso con animali sulla spiaggia del Tombolo Nord, nella bau-beach delimitata con cartelli e regolamentata in questo modo: i cani devono essere vaccinati per le principali malattie infettive e devono essere tatuati. Non sono ammessi animali con indole aggressiva e femmine in periodo estrale, gli animali devono essere tenuti al guinzaglio, i proprietari devono rimuovere le deiezioni.
Resta salva la facoltà dei titolari della concessioni demaniali marittime di carattere turistico ricettivo di accogliere all’interno della propria concessione e struttura i cani sotto loro responsabilità e con propria organizzazione, adottando tutti i regolamenti ritenuti idonei a non causare danni a cose a persone ed altri animali è fatto ugualmente divieto l’accesso al mare degli animali ed in ogni caso valgono le regole precedentemente esposte».
Il Comune di Bibbona rende anche noto l’ammontare delle multe per chi non rispetta le norme contenute nell’ordinanza firmata dal sindaco.
«L’ordinanza - prosegue la nota municipale - prevede inoltre che, fatta salva l’applicazione di ulteriori sanzioni anche di tipo penale, chiunque non rispetti l’obbligo di utilizzare guinzaglio e museruola, è soggetto alla sanzione amministrativa da 100 a 1. 000 euro.
Chiunque non rispetta l’obbligo del possesso di idonei strumenti per la raccolta delle deiezioni, è invece soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 80 a 480 euro. –
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