Tasse non pagate e debiti col Comune: si può saldare fino a un massimo di 60 rate
Cecina, serve un Isee inferiore a i 25.000 euro oppure bisogna dimostrare la situazione di indisponibilità di liquidità
CECINA. Tari non pagata, annualità di Imu da saldare, altri debiti, di diversa natura, contratti col Comune? Ora si può pagare a rate. Occorre un particolare Isee e con un limite di 60 rate per debiti sopra i 21.500 euro. Ecco una guida per capire i criteri e le modalità di applicazione di questo bonus rateizzazione.
QUANDO SI APPLICA
Il procedimento per la concessione eccezionale di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento è applicabile ai debiti di natura tributaria, extratributaria e altre entrate patrimoniali arretrate siano essi derivanti da avvisi di accertamento, da iscrizione in ruoli ordinari, da iscrizione in ruoli con riscossione coattiva o da iscrizione in liste di carico per riscossione coattiva attraverso l’ingiunzione fiscale; oppure relativi a più annualità o ne comprendano una sola sia nel caso che il pagamento avvenga ordinariamente in un’unica rata sia in più rate e fissa i criteri generali per la definizione dei casi concreti.
PERSONE FISICHE
La rateizzazione e concessa ai contribuenti che presentano un Isee inferiore a 25.000 euro. La rateizzazione può essere concessa in casi particolari con Isee superiore a 25.000 euro laddove si adimostrata una particolare situazione di indisponibilità di liquidità per far fronte al pagamento non dilazionato.
DITTE , SOCIETà ED ENTI
La rateizzazione è concessa solo in caso di gravi difficoltà economiche e finanziarie da valutare sulla base di bilanci, libri, registri e scritture contabili, estratti conto e qualsiasi altro documento comprovante lo stato di crisi.
CRITERI PER RATEIZZAre
Possono essere concesse, su richiesta motivata del contribuente e prima dell’inizio delle procedure di riscossione coattiva, rateizzazionidei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:1)inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;2) decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza di due rate e pagamento dell’intero debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza delle rate non adempiute.E’ in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni nel pagamento di singole rate o di importi già sospesi per altre cause. In ogni caso la richiesta di rateizzazione deve essere presentata prima dell’inserimento dell’importo dovuto e non versato nella procedura di riscossione coattiva.
MODALITà e cifre
La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate determinato dall’entitàdella somma da rateizzare richiesta dal contribuente: da 00,01 a 600 eurofino ad un massimo di 10 rate mensili; da 600,01 a 1.500 euro fino ad un massimo di 12 rate mensili; da 1.500 a 3.000 euro fino ad un massimo di 18 rate mensili; da 3.000,01 a 5.000 euro fino ad un massimo di 24 rate mensili; da 5.000,01 a 11.000 eurofino ad un massimo di 30 rate mensili; da 11.000,01 a 15.500 fino ad un massimo di 42 rate mensili; da 15.500,01 a 21.500 euro fino ad un massimo di 48 rate mensili; oltre 21.500 euro fino ad un massimo di 60 rate mensili. Le somme rateizzabili si riferiscono per i tributi all’importo totale relativo agli avvisi di pagamento bonario, ai solleciti di pagamento, agli avvisi di accertamento, alla riscossione coattiva, il medesimo criterio si applica ai debiti extra tributari. La rateizzazione avviene secondo un piano di ammortamento a rate costanti mensili con scadenza all’ultimo giorno di ogni mese. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento anche solo di due delle rate previste nel piano di ammortamento comporta la revoca della rateizzazione concessa. In caso di peggioramento della situazione economica che non consente di poter più sostenere il piano di rateizzazione in corso il contribuente può far richiesta di prorogapresentando una domanda motivata.
Interessi
Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato devono essere applicati gli interessi nella misura dell’interesse legale in vigore alla data di presentazione all’ente della richiesta da parte del contribuente. Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento (avviso bonario, avviso di accertamento ecc.) fino allascadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente alla rata dovuta. —
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