«Il cancello deve stare aperto» C’è la sentenza del Tribunale
Accolta la richiesta del Comune contro i proprietari dell’immobile Ora i cittadini potranno raggiungere la baia della Cianciafera senza ostacoli
CASTIGLIONCELLO. Il passaggio che da piazza della Torre porta alla baia della Cianciafera rimarrà libero al pubblico. Questa, la sentenza del Tribunale Ordinario di Livorno - sezione civile, che ha accolto la domanda dell’amministrazione comunale di Rosignano Marittimo. Di fatto la sentenza accerta “l’esistenza della servitù di passo pubblico sul percorso pedonale che dalla proprietà privata Futura snc al civico 8 di piazza della Torre conduce alla spiaggia demaniale della Cianciafera attraverso fondi di proprietari diversi. «Si tratta - ha commentato a caldo il sindaco Daniele Donati - di una sentenza di primo grado. Non possiamo che esprimere la nostra soddisfazione perché il Tribunale ha confermato che i passi dell’Amministrazione erano giusti nel ribadire un interesse pubblico ormai consolidato». Dell’accesso alla baia della Cianciafera si parla da anni; di quel cancello di ferro più volte chiuso con lucchetti ed altrettante volte fatto riaprire dal Comune di Rosignano affinché i cittadini potessero raggiungere la baia sottostante villa Godilonda. Quella baia tra Punta Righini e d il Quercetano che porta il nome della contessa Cianciafera Danieli, sorella del conte Danieli che, come raccontano i castiglioncellesi collezionisti di ricordi, fece costruire un piccolo castello adiacente alla Torre Medicea (oggi diviso in appartamenti). Castello dove veniva ospitata la contessa e anche Umberto di Savoia amico di famiglia. Un passaggio conteso, più volte sbarrato, perché il viottolo, immerso nella macchia mediterranea che porta sino alla baia, passa da un cancello di proprietà della Futura Snc e dal parco di villa Godilonda. Nel 2015, dopo l’ennesimo contenzioso con il Comune, la Futura Snc di Lorenzetti Claudio & Co si rivolge al Tar della Toscana per l’annullare l’ordinanza, la numero 200, con la quale il sindaco Alessandro Franchi aveva intimato la riapertura del percorso pedonale sbarrato da un anello saldato. Il Tar dichiarò l’inammissibilità del ricorso “per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario”. Il contraddittorio si allarga chiamando in causa i proprietari delle particelle originariamente tutte facenti parte della proprietà detta ex Godilonda ossia precisamente Zaynutdinova Adelya, Zaynutdinov Timur, Carrara Francesco e delle società Bice S.r.l., Porto S.r.l. unipersonale e Posh Capital Investment S.r.l. Si costituivano in giudizio Zaynutdinav Adelya, Zaynutdinov Timur e le società Bice S.r.l. e Porto S.r.l.u. Una battaglia legale durata anni e portata avanti con prove documentali, testimonianze dirette e consulenze tecniche. Una battaglia che riporta al 1982 quando nella concessione rilasciata dal Comune di Rosignano alla Godilonda s.r.l. (metà albergo, metà Rta con appartamenti) veniva prevista la prescrizione speciale secondo la quale, prima della richiesta del certificato di abitabilità e comunque entro il termine di validità concessione, dovesse essere realizzato dalla società, sotto la direzione dell’Ufficio Tecnico Comunale un passo pedonale, che doveva congiungere piazza della Torre con la spiaggia demaniale. La Commissione Tecnica Unica del Tribunale ha accertato che “il percorso attualmente esistente è in linea di massima quello della concessione anche se ha precisato che mentre è certo che tale passaggio vi fosse alla data della concessione, in quanto rappresentato sulle mappe catastali di epoca antecedente, non è dato sapere se il cancello metallico oggi esistente fosse già presente”. Sintetizzando, la Godilonda presentando la richiesta del permesso di abitabilità in forza della concessione che prescriveva la realizzazione di un passo pedonale,tra piazza della Torre con la spiaggia demaniale della Cianciafera “tenne un comportamento - si legge nella sentenza - con il quale mise volontariamente, seppure non spontaneamente ma in quanto obbligata ad adempiere alle condizioni speciali previste dalla concessione, con carattere di continuità, un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo alla servitù di uso pubblico al fine di soddisfare l’esigenza generale dei membri della collettività”. Di fatto con questa sentenza, a meno di ulteriori ricorsi da parte dei proprietari, il cancello che immette nel viottolo tra la macchia che profuma di leccio e di lentisco che porta ad una delle poche baia rimaste a libera fruizione nel centro di Castiglioncello, dovrà rimanere aperto. —
Alessandra Bernardeschi
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