Il presidio
Divieto di antenne a Cecina il Regolamento urbanistico deve essere riscritto
Cecina, una sentenza del Tar accoglie il ricorso di Vodafone. Il Comune deve pagare le spese processuali e di giudizio
CECINA. Presentato il conto al Comune di Cecina per il divieto di antenne. L’ente deve risarcire Vodafone Italia Spa delle spese processuali e di giudizio sostenute per far valere le proprie ragioni al Tribunale amministrativo regionale della Toscana. In tutto 4.297,80 euro. Ma per avere la misura di quanto sborsato si devono considerare anche i 5.106 euro per l’assistenza legale di cui si è avvalso il Comune. Ma c’è dell’altro. L’articolo 10, punto 15, del Regolamento urbanistico approvato sul finire della precedente amministrazione, nella seduta del consiglio comunale del 27 marzo 2014, dovrà essere riscritto. Quel divieto pressoché generalizzato di installazione di antenne sul territorio comunale è illegittimo.
«Il Regolamento urbanistico dovrà essere sistemato sulla base delle indicazioni dei giudici amministrativi e di fatto è già in fase di revisione – dice il sindaco di Cecina Samuele Lippi –. In pratica, dovremo indicare i siti nei quali questo tipo di impianti non può essere installato». Che cosa è accaduto? Il Comune di Cecina nel 2014 con il Regolamento urbanistico ha previsto un divieto generalizzato di installazione. «Un radicale quanto inammissibile rovesciamento della prospettiva», si legge nella sentenza numero 608 del 2016 del Tribunale amministrativo regionale della Toscana (Tar) che accoglie il ricorso promosso da Vodafone Omnitel Bv. E sulla scorta di quel pronunciamento adesso è arrivato il conto a carico del Comune.
Il segnale che arriva da Firenze ed è chiaro. Il Comune di Cecina sugli impianti di telefonia mobile ha travisato la normativa. All’origine della querelle c’è il provvedimento con cui il 31 marzo del 2015 l’ufficio Edilizia privata ha rigettato l’istanza presentata da Vodafone Omnitel Bv per la realizzazione di una staziona radio base, composta da tre antenne, sulla terrazza di copertura dell’hotel Tornese a Marina di Cecina. L’intervento è stato dichiarato inammissibile proprio in ragione del punto 15 dell’articolo 10 del regolamento urbanistico. Oltretutto, stando a quanto riportato nella sentenza, il provvedimento è arrivato tardi, dopo i novanta giorni oltre i quali scatta il silenzio assenso. Comunque, al di là del contenzioso, ad oggi di quel progetto non se ne è fatto più nulla.
Al di là del caso della compagnia telefonica ha messo con successo in discussione le previsioni del Regolamento urbanistico. “Il ricorso deve essere accolto ai fini dell’annullamento dell’articolo 10 punto 15 del regolamento urbanistico comunale di Cecina”, scrivono i giudici. Tradotto, la norma che consente l’installazione di impianti per la telefonia mobile solo sulle aree messe a disposizione dal Comune è nulla. Il Regolamento, aveva indicato le vie dei Lavoratori, Cecinella, Campilunghi, Montenero, Pasubio e Toscana. Sottolineando che altre aree pubbliche sarebbero state individuate successivamente, “previa verifica della rispondenza del sito alle norme vigenti in materia”, recita il punto 15 dell’articolo 10 del regolamento urbanistico. Ma sei soli siti per i giudici amministrativi rappresentano di fatto “un divieto generalizzato di installazione che colpisce la restante e ben più ampia parte del territorio comunale”. E chiariscono che “l’individuazione puntuale avrebbe potuto e dovuto riguardare non i siti ove consentire l’installazione degli impianti di Tlc, ma, eventualmente, i singoli siti o le aree limitate ove vietarla”.
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