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impianto in via filidei

Antenne: il Tar dà ragione a Wind contro il Comune

Antenne: il Tar dà ragione a Wind contro il Comune

ROSIGNANO. Wind vince la battaglia per l’antenna con il Comune di Rosignano. Almeno il primo round qualora l’amministrazione decidesse di presentare ricorso contro la sentenza del Tar toscano del 12...

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ROSIGNANO. Wind vince la battaglia per l’antenna con il Comune di Rosignano. Almeno il primo round qualora l’amministrazione decidesse di presentare ricorso contro la sentenza del Tar toscano del 12 ottobre scorso.

Si tratta di una sentenza che accoglie il ricorso presentato dalla società di telefonia mobile contro palazzo civico ed in particolare il provvedimento con cui il responsabile del procedimento dell’Unità operativa Servizi alle Imprese e Suap di Rosignano Marittimo, “pur a conoscenza della sentenza del Tar Toscana 1688/2014, ha comunque disposto diniego anche rispetto alla Scia (atto con cui si comunica l’inizio dell’attività) presentata il 26 aprile scorso a firma congiunta da Wind e da Tim per realizzare un intervento di adeguamento e riconfigurazione dell'impianto Wind esistente alla rotatoria di via Filidei a Rosignano Solvay.

Nel ricorso, in particolare, Wind ricorda che “l’intervento, in sinergia con Tim Spa, prevedeva la sostituzione delle antenne con altre di nuova concezione finalizzate allo sviluppo della banda larga e riceveva il parere favorevole dell’Arpat in relazione al contenimento delle emissioni nei limiti fissati”.

Il Comune di Rosignano Marittimo opponeva diniego alla Scia (solo nei confronti di Wind) in ragione “del mancato inserimento dell’intervento in questione nella Vas 2014-2016 (valutazione ambientale e strategica) e nel programma comunale degli impianti di radiocomunicazione, così come stabilito dal regolamento comunale per l’installazione e l’esercizio degli impianti per la telefonia mobile.

Wind si opponeva contro tale atto chiedendone l’annullamento, e censurandolo sotto vari profili (tra cui la violazione di un articolo del Codice delle Comunicazioni) “l’illegittimità del regolamento comunale laddove include negli oneri programmatori anche gli interventi di mero adeguamento di impianti già presenti e operanti sul territorio”.

Il Tar ha preso in esame il procedimento in questione. I legali del Comune di Rosignano hanno fatto notare che Wind non aveva impugnato il regolamento comunale per l’installazione degli impianti di radiofonia mobile. Lo ha fatto successivamente, in sede di discussione del ricorso, ed il Tar ha rilevato che “il programma comunale degli impianti definisce la localizzazione delle strutture per l'installazione degli impianti” e non comprende nel suo ambito di operatività anche gli interventi di riqualificazione di impianti esistenti”.

Così, dopo la camera di consiglio, la sezione prima del Tar della Toscana ha accolto il ricorso di Wind Telecomunicazioni Sp, ha annullato l’atto dell’amministrazione comunale condannando il Comune alle spese legali di lite oltre a quelle accessorie.(a.r.)

©RIPRODUZIONE RISERVATA

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