Il dolore
Pietrasanta, il Camel Ponce come ai vecchi tempi: «Rispettate le regole»
Stop all’alcol alle 2, chiusura dei locali alle 3
PIETRASANTA. Dopo due anni di pandemia, Pietrasanta torna vivere la notte del Camel Ponce come ai vecchi tempi. E quindi: stop alla somministrazione e alla vendita di bevande alcoliche e superalcoliche dalle 2 alle 6 di giovedì 25 dicembre; consumazione di quanto acquistato entro le 2,30; chiusura dei locali alle 3 e riapertura possibile solo dopo le 6. Queste le disposizioni per la notte della manifestazione spontanea che prende corpo in centro storico a Pietrasanta, fra vigilia e giorno di Natale, contenute nell’ordinanza firmata dal sindaco Alberto Giovannetti dopo l’incontro dei giorni scorsi con una rappresentanza dei gestori dei locali, insieme al comandante della polizia municipale Giovanni Fiori e al personale dell’ufficio comunale Suap.
«Torniamo a una regolamentazione normale di questa notte – spiega il primo cittadino – dopo i due anni gravati dalle disposizioni anti coronavirus. Raccomando a tutti coloro che parteciperanno il rispetto dei luoghi, delle persone e delle normative vigenti e ringrazio fin d’ora le forze dell’ordine e le associazioni del territorio che, durante questa manifestazione, saranno impegnate nei servizi di competenza a garanzia della sicurezza pubblica».
Oltre alla scansione degli orari, l’ordinanza vieta di introdurre, detenere e trasportare all’interno del centro contenitori in vetro o metallo di alimenti e bevande e di abbandonare tutti quegli oggetti che possano creare pericolo ai fruitori delle aree pubbliche o di uso pubblico.
Per gli esercenti, obbligo di vendere e distribuire il ponce e ogni prodotto alimentare solo all’interno di contenitori in materiale biodegradabile e compostabile, di dotarsi di un servizio di vigilanza esterna per coadiuvare le forze dell’ordine e, per i locali che non si trovano in piazza Duomo, di rimuovere le attrezzature destinate alla somministrazione di alimenti e bevande dalle 23 di domani alle 6 del giorno successivo.
Nell’ordinanza si ricorda infine che, in base alla legge 125 del 2001, con relativi divieti di vendita e somministrazione a minori, si intende per “bevanda alcolica” ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol e per “superalcolica” quello con gradazione superiore a 21.
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