Sicurezza
Bolletta energetica. Il giudice di pace annulla il maxi conguaglio: ecco la sentenza
Il Giudice di pace a Carrara dà speranza ai molti versiliesi alle prese con i maxiconguagli delle bollette energetiche: si tratta di una causa vinta da Confconsumatori tramite l’avvocato Francesca Galloni
VIAREGGIO. Una sentenza del Giudice di pace della vicina Carrara dà speranza ai molti versiliesi alle prese con i maxiconguagli delle bollette energetiche: si tratta di una causa vinta da Confconsumatori tramite l’avvocato Francesca Galloni, titolare dello sportello dell’associazione a Forte dei Marmi. Un utente aveva ricevuto nel gennaio 2018 una maxi fattura Enel Energia dell’importo di oltre 4mila euro, contenente una rettifica dei consumi dei tre anni precedenti, e reclamava anche perché il contatore della sua abitazione era stato oggetto di un’alluvione nel novembre 2014 ed era rimasto per alcuni giorni completamente ricoperto dall’acqua: la verifica veniva eseguita successivamente alla ricezione della fattura dalla quale risultava che il contatore aveva difetti e vizi di malfunzionamento.Ioltre veniva inoltre contestata dall’utente la circostanza che non erano mai state effettuate letture reali del contatore dal 2014 al novembre 2017.
Dato che i reclami svolti non avevano avuto riscontro positivo, si arrivava davanti al Giudice di pace. Che ora, con la sentenza 75/2022, ha dato ragione allo stesso utente accogliendo le argomentazioni sostenute da Galloni e ribadendo i principi fondamentali che vigono in materia e fatti propri dalla Corte di Cassazione.
In particolare in fatti il giudice ha ricordato che secondo la Cassazione, «nell’ipotesi in cui l’utente lamenti l’addebito di un consumo anomalo ed eccedente le sue ordinarie esigenze, una volta fornita dal somministrante la prova del regolare funzionamento degli impianti, è onere dell’utente provare di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore».
«In caso quindi di contestazione della fattura – prosegue la sentenza – e i relativi consumi indicati, non è sufficiente né la lettura del contatore né tantomeno una arbitraria ricostruzione degli stessi»: nel caso specifico si parlava «senza alcuna motivazione logica e plausibile», un consumo medio di circa 2155 metri cubi all’anno di consumo; ma è l’azienda erogatrice a dover dimostrare il corretto funzionamento dell’apparecchiatura di rilevazione. La sentenza ha anche accolto la contestazione relativa alle mancate letture, che secondo l’Autorità competente (Arera) devono essere almeno da una a tre l’anno in base ai consumi (fino a 500, 1.500 e 1.500 Smc/anno). «Se il cliente non è in casa quando passa la persona incaricata della lettura del contatore e non è possibile, per questo motivo, effettuare la rilevazione, l’addetto lascia un avviso – del quale deve essere fornita prova – per informare del tentativo fatto e invita l’utente a fare l’autolettura». Se la lettura fallisce per due tentativi consecutivi e il distributore non ha a disposizione un’autolettura valida, questi deve riprovare nel mese successivo al secondo tentativo fallito, prendendo eventualmente in considerazione fasce orarie diverse. In ogni caso, il venditore deve informare il cliente delle cause che hanno impedito la lettura, nella prima bolletta utile o, per il mercato libero, con le modalità indicate in contratto) .
«La sentenza – commenta l’avvocatio Galloni – riconosce e ribadisce i principi regolatori di vicende come queste. Deve essere di monito per le aziende energetiche e soprattutto deve servire per tutti i consumatori, che occorre far valere i propri diritti, fare i reclami contro le maxi fatture di conguaglio nel caso vi siano dubbi sulla loro correttezza e soprattutto non fermarsi subito di fronte alla prima inevitabile risposta negativa del gestore».
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