Il dolore
L’aereo non parte più? Risarcimento possibile per una famiglia versiliese. Come (e perché) fare reclamo
Il Covid inizia ad allentare la sua morsa e allora prenotiamo le ferie (a volte con difficoltà), paghiamo, prepariamo i bagagli e arriviamo in aeroporto. Con un bel po’ di aspettative di relax. Poi l’amara sorpresa
VIAREGGIO. Il Covid inizia ad allentare la sua morsa e allora prenotiamo le ferie (a volte con difficoltà), paghiamo, prepariamo i bagagli e arriviamo in aeroporto. Con un bel po’ di aspettative di relax. Poi l’amara sorpresa: la vacanza non c’è più, o meglio non c’è più il modo di iniziarla. «Una famiglia di Forte dei Marmi – racconta l’avvocato Francesca Galloni – si è rivolta allo sportello del Comune gestito da Confconsumatori per chiedere assistenza per una cancellazione di un volo aereo prenotato per una breve vacanza. La compagnia aerea li ha riprotetti su un di un altro volo in partenza un giorno dopo per cui la famiglia ha perso un giorno di vacanza e la somma corrisposta per una notte in albergo».
La “riprotezione” nel settore aereo altro non è che una nuova prenotazione per un volo successivo. E ovviamente insieme a quella famiglia c’è stato un altro centinaio di passeggeri rimasto letteralmente a piedi. Che fare in questi casi, a parte evitare di farsi il sangue amaro, ché tanto non servirebbe a niente? «La Confconsumatori – dice l’avvocato – ha quindi inviato un reclamo scritto alla compagnia aerea ed è pronta a tutelare li legittimi diritti della famiglia».
Ma quali sono i diritti del passeggero in caso di annullamento o cancellazione del volo o ritardo prolungato? La normativa di riferimento è il Regolamento Comunitario n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e di negato imbarco recepita nel nostro ordinamento nella cosiddetta Carta dei diritti del passeggero purtroppo sconosciuta ai più’.
Come per l’imbarco negato (ad esempio nei casi di overbooking), in caso di cancellazione del volo il passeggero ha diritto a: rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata; o in alternativa: riprotezione il prima possibile o in una data successiva più conveniente per il passeggero, in condizioni di viaggio comparabili.
In caso di cancellazione del volo, ricorda Galloni, «è dovuta anche la cosiddetta compensazione pecuniaria, una somma di denaro che varia al variare della tratta (intra comunitaria o internazionale) e alla distanza percorsa», che va dai 250 euro per i voli intracomunitari inferiori o pari a 1500 km ai 600 euro per i voli internazionali superiori a 3000 km: euro 600. «Questa somma però non è dovuta laddove la compagnia aerea dimostri che il disservizio sia stato causato dal verificarsi di circostanze eccezionali condizioni metereologiche incompatibili, scioperi, emergenze improvvise) oppure no (guasto, problemi tecnici o logistici) al di fuori, pertanto, della propria sfera di controllo e di aver fatto tutto quanto possibile per evitare la cancellazione del volo».
Se il passeggero subisce danni diretti a causa del ritardo, può richiedere alla compagnia il risarcimento fino ad un massimo di 4831 euro alla Compagnia aerea se è registrata nei Paesi che aderiscono alla Convenzione di Montreal (quasi tutti quelli dell’Unione Europea).
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