La protesta
Truffa bancaria con l’sms, una sentenza ridà la speranza ai clienti viareggini "derubati"
Per la prima volta l’Abf riconosce la responsabilità della banca riguardo alle misure di sicurezza. «Decisione di particolare importanza, probabilmente la prima che accoglie pienamente le ragioni del consumatore»
VIAREGGIO. Truffe bancarie tramite un messaggio di testo e una telefonata: la sentenza (o più propriamente la determina) dell’Arbitro Bancario Finanziario riguarda direttamente una cliente massese, ma la pronuncia ridà una forte dose di speranza ai numerosi clienti viareggini truffati nelle settimane scorse con le stesse modalità. Accogliendo un ricorso dell’avvocato Francesca Galloni , titolare dello sportello Confconsumatori di Forte dei Marmi, l’Arbitro di Banca d’Italia cambia orientamento e ritiene insufficienti le misure di sicurezza delle banche. E per una consumatrice massese arriva un risarcimento di 1173 euro.
Ecco i fatti, raccontanti da Confconsumatori Toscana. Il 30 settembre 2021 una malcapitata cliente bancaria riceveva, come ormai è noto e purtroppo frequente, un messaggio sms dalla sua banca inserito nella chat solita tra cliente e banche, con cui veniva avvisata di una operazione anomala che doveva annullare collegandosi al link contenuto nel messaggio stesso.In questo tipo di frodi (la tecnica si chiama smishing), è bene ricordarlo, il truffatore, tramite un artifizio che consente di alterare il mittente di un sms, fa sì che il telefono cellulare lo "cataloghi" insieme a quelli, genuini, dell’intermediario, cioè della banca.Torniamo al caso pratico: all’sms seguiva poi la telefonata di un sedicente operatore del servizio antifrodi della banca, che le chiedeva di porre in essere una serie di operazioni mediante i codici Otp che giungevano sul suo cellulare.Dopo pochi minuti si accorgeva che con la propria carta di credito (collegata all’home banking bancario) erano state effettuati due pagamenti on line per un totale di 1173 euro e immediatamente sporgeva denuncia ai carabinieri e reclamo alla banca.Visto che la banca negava ogni rimborso, tramite la Confconsumatori di Massa Carrara, assistita dall’Avv. Francesca Galloni, la cliente decideva di avviare procedura arbitrale dinanzi all’Abf .
L’arbitro, modificando i precedenti orientamenti, con lodo del 15 febbraio 2022 (collegio di Bologna) ha ritenuto che la banca non abbia adottato tutte le misure di sicurezza imposte dal decreto legislativo 11/2010 così da scongiurare l’intrusione di terzi nella chat tramite sms con i clienti.L’Abf ha ritenuto che da luglio 2019 in poi le banche hanno l’obbligo, per precise norme regolamentari Eba (European Banking Authority), di applicare ai pagamenti un sistema di autenticazione forte a due fattori, e l’Otp è uno solo dei due fattori necessari al pagamento (atteso che la conoscenza del numero della carta non è un elemento conoscibile anche da terzi). Otp, per chi non lo sapesse, è l’acronimo di One Time Password, la password usa e getta formata da un codice in lettere e cifre generato in automatico da un algoritmo e inviata all’utente tramite sms o un altro canale (e-mail, app su smartphone...).L’arbitro ha condannato la Banca al rimborso di euro 1173,00 per non avere adottato le misure di sicurezza necessarie.
Per l’avvocato Galloni è «una decisione di particolare importanza, probabilmente la prima che accoglie pienamente le ragioni del consumatore. Ad ogni buon conto occorre massima attenzione da parte dei consumatori nella lettura degli sms provenienti dalla banca ed evitare di seguire tutti quei messaggi che recano al loro interno un link. In caso di dubbio i consumatori possono contattare il servizio di assistenza della banca per chiedere conferma oppure contattare la Confconsumatori.Gli interessati, visto che le truffe on line sono ormai una vera emergenza, possono rivolgersi agli sportelli toscani della Confconsumatori che risultano sul sito www.confconsumatoritoscana.it (sulla quale verrà poi pubblicata la decisione)».
Nel caso esaminato dall’Abf, la banca aveva eccepito che « le verifiche effettuate hanno portato al rifiuto della richiesta di rimborso poiché le operazioni in questione sono state eseguite con le informazioni riferite dalla ricorrente», ed erano state correttamente registrate, contabilizzate e concluse con l’utilizzo della carta originale e del relativo codice Otp ricevuto dalla ricorrente che, «rivelando al truffatore i codici ricevuti tramite sms ha agevolato la realizzazione delle operazioni; la vicenda in esame rientra nei casi di cosiddetto smishing, fenomeno di tale diffusione che anche i Collegi Abf ritengono da tempo che l’impiego della normale diligenza sia sufficiente a scongiurare il pericolo e a impedire la truffa; la ricorrente è dunque incorsa in colpa grave» e la banca ha posto in essere numerose campagne informative volte a informare la propria clientela al fine di prevenire le frodi.Ma per la prima volta l’Abf ha deciso che è onere del prestatore di servizi di pagamento fornire la prova della frode, del dolo o della colpa grave dell’utente. Nel caso di mancato assolvimento dell’onere probatorio, l’intermediario, cioè la banca, è obbligato a riaccreditarne l’importo sul conto del cliente. In sostanza la banca deve provare mediante «indizi chiari, precisi e concordanti» che il cliente non abbia custodito la carta di pagamento con la dovuta diligenza.
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