Lutto
Il tribunale dice no a Gaia per i vecchi conguagli. Il gestore: «Faremo ricorso»
Confermata la sentenza di primo grado. L’avvocato Galloni: vittoria dei consumatori. Ma secondo l'azienda la sentenza ha effetto per il singolo caso e non per tutti gli utenti
VIAREGGIO. Ci eravamo occupati tempo fa delle proteste dei cittadini versiliesi per le "partite pregresse", ovvero i conguagli tariffari approvati dai vari gestori dopo la delibera 643/2013 dell’allora Aeegsi (Autorità per l’Energia Elettrica Gas e Sistema Idrico, oggi Arera) che dava la possibilità alle Autorità di Ambito e ai vari gestori di prevedere retroattivamente questi conguagli, spalmati per gli anni successivi fino ad arrivare al 2022. Una vicenda della quale si era occupato fra gli altri lo sportello Confconsumatori di Forte dei Marmi e curato dall’avvocato Francesca Galloni.
«Queste partite pregresse di Gaia sono illegittime, - dice la Confconsunatori: - lo conferma ora una sentenza del tribunale di Massa. Dopo l’ordinanza della Cassazione del giugno 2021, è la prima importante sentenza di merito che boccia i conguagli retroattivi. Ed è pronta la lettera per bloccare la prescrizione». Questi i fatti: un’utente aveva intrapreso una causa dinnanzi al Giudice di Pace di Pontremoli per contestare l’illegittimità delle partite prefgresse inserite dal gestore Gaia spa nelle fatture. Il giudice Bassoni aveva dato ragione alla consumatrice, assistita dall’avvocato Francesca Galloni, condannando il gestore alla restituzione degli importi a titolo di partite pregresse oggetto di causa. Gaia spa ha quindi presentato appello dinnanzi al tribunale di Massa che però l’8 marzo ha rigettato l’appello e confermato la sentenza di primo grado.
Il che «per noi - conferma Galloni - rappresenta una grande vittoria e soddisfazione perché finalmente viene riconosciuta la fondatezza della battaglia che stiamo portando avanti da anni contro le partite pregresse. A questo punto si rafforza la nostra battaglia. È importante far sentire la voce dei consumatori. Il servizio idrico integrato deve essere regolato da principi che guardano alla tutela dell’acqua come bene pubblico ed accessibile a tutti, a prezzi giusti, e non al profitto di società e aziende private».
Replica Gaia spa, ricordando che il gestore idrico, come anche tutti gli altri gestori sul territorio nazionale, ha l’obbligo di fatturare in bolletta gli importi determinati dalle Autorità preposte: «Le "partite pregresse" trovano la loro fonte nella legge e sono regolamentate dalla Autorità nazionale ad oggi sono pienamente valide ed efficaci, quindi non sono disapplicabili dal gestore. La sentenza del tribunale di Massa, ha effetto per il singolo caso e non per tutti gli utenti, tant’è che in altra analoga vicenda altro Tribunale (quello di Lucca) aveva riconosciuto la piena legittimità delle partite pregresse, rigettando il ricorso dell’utente e condannandolo anche alle spese legali». Gaia attende dalle autorità preposte «chiare disposizioni circa la posizione da dover seguire, nel rispetto delle disposizioni di legge e, in ogni caso, anche rispetto al singolo caso deciso dal Tribunale di Massa, sta valutando l’impugnazione della sentenza».
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