Sicurezza
Velocità pericolosa? Non vale in assoluto
La suprema corte contesta quanto stabilito in primo e secondo grado: valutare caso per caso
viareggio. Il tema della velocità del treno deragliato a Viareggio la notte del 29 giugno 2009 – 14 cisterne cariche di infiammabile Gpl – ha attraversato entrambi i gradi di giudizio che si sono dipanati, dal 2013 al 2019, in uno scontro costante tra accusa e difesa. Entrambe le sentenze, di primo e secondo grado, hanno convenuto sul fatto che la riduzione della velocità del treno – che viaggiava a poco meno di 100 chilometri orari – avrebbe potuto ridurre il rischio deragliamento. Considerando l’elemento del passaggio a raso che ha fatto da trampolino di lancio al treno già fuori asse, come messo in evidenza fin da subito dal professor Paolo Toni, consulente dei pm della Procura di Lucca, Giuseppe Amodeo e Salvatore Giannino
I giudici di Cassazione la pensano molto diversamente: «Quel che la Corte d’Appello», si legge nelle motivazioni della sentenza, «ha individuato, semplicemente riformulando gli argomenti utilizzati dal Tribunale, è una valenza genericamente cautelare alla riduzione della velocità, d’altro canto meramente intuitiva. Ma dalla ricognizione seguita dalla Corte territoriale non emerge quale velocità, in una prospettiva, ex ante, fosse prescritta». I giudici della Suprema Corte difendono con forza la propria tesi: «Già il Tribunale (di Lucca, ndr) non era riuscito a descrivere la regola cautelare, altrimenti che come “riduzione di velocità”. Mai indicando quale dovesse essere, nella prospettiva ex ante, la misura doverosa». Le motivazioni delle sentenza si spingono molto avanti nel giudizio sull’operato dei giudici di primo e secondo grado in materia di velocità del convoglio e relativa pericolosità o meno: «Nell’enfasi che i giudici di merito hanno posto sulla mancata valutazione del rischio connesso al trasporto di merci pericolose in un contesto come quello della stazione di Viareggio, si insedia l’erronea applicazione delle legge».
Viene da chiedersi in cosa chi amministra la Giustizia debba mettere «enfasi» se non in 32 morti, per buona parte bruciati vivi nei propri letti, a causa del deragliamento di un treno-bomba lanciato a 100 all’ora tra le case. Ma, dall’altra parte, per i giudici della quarta sezione penale della Cassazione, quanto accaduto sui binari e tra le case di Viareggio è un «sinistro», roba da assicurazioni, più o meno.
«I giudici di merito», così i loro colleghi di Cassazione, «avrebbero dovuto accertare se in rapporto alle contingenze particolari del caso concreto, tenuto conto delle caratteristiche di diversi fattori pertinenti, individuati e valutati in ragione delle informazioni scientifiche disponibili, fosse acquisita al sapere scientifico o esperenziale la valenza cautelare di una determinata misura della velocità di attraversamento di una stazione aventi le caratteristiche di quella di Viareggio da parte di un convoglio aventi le caratteristiche di quello sviato». I giudici di Cassazione non spiegano però se la verifica fosse dovuta a livello italiano, europeo o addirittura mondiale.
D.F.
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