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Dalle concessioni comunali somme destinate al decoro urbano

D.F.
Dalle concessioni comunali somme destinate al decoro urbano

Va al voto, nel consiglio di lunedì prossimo, la modifica del Regolamento che riguarda   Passeggiata, pinete e arenili

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viareggio. Torna in consiglio comunale il capitolato delle concessioni comunali, arenili di Ponente e di Levante e delle aree delle pinete di Ponente e di Levante modificato nel febbraio 2019. Tra le aggiunte/modifiche, quella relativa al fatto che il Capitolato «disciplina, inoltre, il regime giuridico e l’uso dei fabbricati a uso commerciale di proprietà privata che insistono sulle aree di comproprietà indivisa appartenenti al Comune di Viareggio ed ai proprietari dei fabbricati a destinazione abitativa ai quali il Comune ha venduto i diritti millesimali di spettanza delle unità abitative che insistono su tali aree».

Inoltre, viene stabilito che «la nuova concessione è subordinata al pagamento da parte del nuovo concessionario di una somma unatantum, a titolo di maggiorazione del canone relativo al primo anno di concessione, pari a due annualità del canone di concessione dell’anno di riferimento. L’amministrazione assume che le somme così introitate avranno come destinazione prioritaria investimenti sulla qualità e decoro urbano».

Le modifiche non specificano se si tratti di «qualità e decoro urbano» per quanto attiene alle zone dove le concessioni insistono, o se si “spalmeranno” sull’intero territorio comunale. Certo è che la destinazione delle somme incassate per lo stesso scopo torna nell’articolo in cui si fa riferimento al fatto che «la nuova concessione è subordinata al pagamento da parte del nuovo concessionario al Comune di una somma una tantum a titolo di maggiorazione del canone relativo al primo anno di concessione pari a quattro annualità del canone di concessione corrente, che si eleva a otto nell’ipotesi di nuove intestazioni plurime».

Per quanto riguarda la “Vendita degli edifici in giudizio di espropriazione”, viene stabilito che – ed è una delle modifiche/integrazioni – «in caso di mancato esercizio della prelazione da parte del Comune, l’aggiudicatario dovrà riconoscere al Comune, oltre alla somma una tantum di cui al comma 8 dell’articolo 8, i canoni e tutti i tributi comunali non versati dal precedente concessionario, relativi all’immobile oggetto di giudizio di espropriazione, maturati fino alla data del pignoramento ed anche quelli successivi nell’ipotesi in cui l’attività eventualmente esercitata nell’immobile oggetto di esecuzione prosegua. La somma dovrà essere comprensiva di maggiorazione ai sensi dell’articolo 24 e degli interessi legali da calcolarsi fino alla data del pignoramento o, nel caso di prosecuzione dell’esercizio dell’attività svolta nell’immobile oggetto di esecuzione, fino al giorno dell’aggiudicazione».

Inoltre, il canone annuo di concessione dovrà essere pagato in un’unica rata non più entro il 31 agosto, ma entro il 30 settembre dell’anno cui il canone si riferisce. Sui canoni non pagati alla scadenza sarà applicata all’importo una maggiorazione dei canoni in favore del Comune, con percentuali variabili: da uno a 30 giorni di ritardo non più 5 per cento, ma 2,5; da 31 a 90 giorni (e non più 44) invece del 10 per cento, il 5; oltre i 90 giorni (e non più 45), il 20 per cento. —

D.F.

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