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la sentenza 

Bagarre per la gestione della rsa Villa San Lorenzo

Melania Carnevali
Bagarre per la gestione della rsa Villa San Lorenzo

La struttura per anziani colpita dal virus non sarà più gestita dalla Elleuno La coop, arrivata seconda alla gara, ha fatto ricorso al Tar contro l’Asl ma ha perso

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seravezza

Ha gestito quella residenza per anziani per anni, con passione, anche durante i mesi critici dell’epidemia che ha colpito la struttura uccidendo due ospiti. Adesso la Cooperativa sociale Elleuno non si occuperà più degli anziani di Villa San Lorenzo. Lo ha deciso il Tar che si è pronunciato sul ricorso presentato dalla cooperativa per chiedere l’annullamento dell’atto con cui l’Asl aveva affidato in concessione la rsa di Seravezza alla Consorzio Blu che quindi si è aggiudicata la gara. Elleuno è arrivata seconda.

L’udienza al Tar si sarebbe dovuta tenere il 15 aprile o ma, causa lockdown, è stata rinviata al 9 luglio quando si è tenuta da remoto in video conferenza. Secondo Elleuno c’erano «evidenti lacune e omissioni – si legge nella sentenza del Tar – nel piano economico-finaziario (di Consorzio blu, ndr) posto a corredo dell’offerta dell’aggiudicataria, tali da non consentire di accertare la sostenibilità degli investimenti proposti e della gestione della struttura». In particolare «mancherebbe dei caratteri di esaustività e dettaglio prescritti dal capitolato di gara ai fini della valutazione di congruità, coerenza e sostenibilità dell’offerta, al punto che la commissione di gara sarebbe stata costretta a chiedere una cospicua serie di modifiche e integrazioni alla contro-interessata. E solo grazie all’improprio utilizzo del soccorso istruttorio la commissione sarebbe stata in condizione di esprimere un giudizio di sostenibilità altrimenti precluso dalla formulazione originaria del documento».

Ma secondo il Tar: «Il Consorzio Blu ha omesso, è vero, l’analisi finanziaria previsionale ma, da un lato, tale mancanza non è sanzionabile con l’esclusione a fronte della libertà di redazione del piano lasciata ai concorrenti dalla legge di gara; e, dall’altro, la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria dell’operazione sono ugualmente apprezzabili in virtù di tutti gli elementi esibiti della controinteressata, che attesta la capacità del progetto di generare un adeguato livello di redditività e di generare flussi di cassa sufficienti a garantire, anno per anno, il rimborso dei finanziamenti». —

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