La protesta
In pensione per errore con indennità ridotta ma non verrà risarcito
L’impiegato era stato richiamato al lavoro dal Comune ma non aveva accettato. «Così si è danneggiato da solo»
forte
Aveva chiesto e ottenuto di andare in pensione, ma nel calcolo fatto dal Comune c’era un errore: non poteva andarci, non aveva i requisiti. Così l’impiegato venne richiamato al lavoro. Lui, però, decise di non rientrare, dal momento che nel frattempo aveva iniziato un’attività da libero professionista come geometra. Così facendo però perse il trattamento previdenziale previsto per i dipendenti degli enti locali e fu costretto a pagare i contributi necessari alla cassa geometri per ottenere la pensione di vecchiaia. Adesso, a distanza di vent’anni dall’inizio della sua battaglia legale, il pensionato (istruttore tecnico del servizio urbanistica del Comune di Forte dei Marmi fino alla metà degli anni Novanta) scopre di non aver alcun diritto a un risarcimento danni che lui aveva calcolato sulla base dei contributi che aveva dovuto versare alla cassa geometri per la tanto attesa pensione.
Lo ha deciso il Consiglio di stato che ha respinto il ricorso dell’uomo sulla sua richiesta di risarcimento danni.
I fatti risalgono al 1993, anno in cui l’impiegato chiede di andare in pensione calcolando i 27 anni di anzianità, di cui 8 ottenuti dalla ricongiunzione con l’attività esercitata in precedenza da libero professionista. Il Comune accetta le dimissioni e dal primo marzo 1994 il dipendente è ufficialmente in pensione e inizia una nuova attività da libero professionista.
Da un’ulteriore verifica emerge però che c’era un errore: l’uomo avrebbe comunque dovuto raggiungere i 35 anni di contributi o il limite massimo di età. Così l’anno successivo viene richiamato al lavoro. Ma lui non ci va.
Secondo il consiglio di Stato è stata la scelta dell’impiegato «che ha comportato l’impossibilità di usufruire della pensione di anzianità, rimanendo soggetto al regime pensionistico generale di vecchiaia e al pagamento dei contributi previdenziali dovuti alla cassa di previdenza dei geometri per usufruire in futuro della pensione di vecchiaia». Mentre «la condotta antecedente dell’amministrazione non ha alcuna efficacia causale; essendo l’eventuale danno prodotto con il comportamento dell’amministrazione comunque interamente eliso dalla riammissione in servizio disposta dalla stessa amministrazione, inoltre anche nella stessa qualifica e mansioni precedentemente svolte».
Una volta, infatti, accertata la impossibilità di usufruire di un trattamento pensionistico di anzianità con 27 anni di anzianità, comprensivi della ricongiunzione degli 8 anni di attività libero professionale «l’amministrazione con la riammissione in servizio ha ripristinato la situazione precedente all’errore compiuto, evitando la perdita dell’assegno pensionistico». Quindi «il provvedimento di riammissione in servizio ha quindi eliminato l’efficacia causale del collocamento a riposo, mentre le ulteriori scelte effettuate dall’appellante restano a carico della propria sfera giuridica». —
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