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Beni pubblici venduti: il Comune non poteva ricorrere in Cassazione
VIAREGGIO. Vendere i beni pubblici di proprietà della Viareggio Patrimonio fallita - e tra questi ben 4 impianti sportivi, piscina comunale compresa - era «una misura annoverabile tra i provvedimenti che attengono all’esercizio della funzione di controllo circa l’utilizzo, da parte del curatore, del poter di amministrazione del patrimonio fallito». Lo scrive la sentenza della Corte di Cassazione (sezione 1 civile) che mette la parola fine ai ricorsi presenti dal Comune di Viareggio e sostenuti con forza dal sindaco Giorgio Del Ghingaro che si è affidato, in tutto l’iter, all’avvocato di fiducia Leonardo Masi.
Il curatore fallimentare - così i giudici della suprema Corte - redige un programma di dismissioni «al quale deve attenesi per quanto concerne la modalità ed i termini pere la realizzazione dell’attivo, costituendo una “mappa” dell’attività del curatore, tanto più importante e significativa perché soggetta alla approvazione del comitato dei creditori». Inoltre, la liquidazione «è incanalata in tempi definiti e schemi predeterminati e la liquidazione deve, dunque, essere “programmata” attraverso un articolato piano che consacri precisi ed analitici impegni operativi».
Ciò detto, il ricorso del Comune è «inammissibile», nel senso che non avrebbe dovuto arrivare a Roma. In quanto il programma di liquidazione è «un atto gestorio a contenuto non decisorio». A sostegno della tesi si legge ancora: «Occorre richiamare la costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale il ricorso straordinario per Cassazione è proponibile avverso ogni provvedimento giurisdizionale che abbia i caratteri della decisorietà e della definitività». —
Donatella Francesconi
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