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Strage, depositati in Cassazione i ricorsi contro la sentenza
Gli avvocati Carloni, Marzaduri, Dalle Luche e Antonini: «L’anti svio poteva davvero evitare la tragedia del 2009»
«Non era possibile leggere nelle motivazioni della sentenza d’appello l’assonanza con i giudici di primo grado relativamente alla valutazione del detettore di svio come idonea misura precauzionale , con la conclusione - però - che la omessa installazione non sarebbe casualmente connessa al disastro ferroviario di Viareggio». Così l’avvocato Riccardo Carloni che ha depositato ieri il ricorso in Cassazione, firmandolo con il collega di studio, professor Enrico Marzaduri (parte civile anche per la Provincia di Lucca), e con gli avvocati Gabriele Dalle Luche (legale degli Rls di Fs) e Filippo Antonini (legale anche del sindacato Orsa).
L’attrezzatura in questione, poco costosa, invia un segnale di frenatura al treno se qualcosa non va nel rapporto tra convoglio e binario. L’Europa ne dibatte dal 2001, ben otto anni prima del disastro ferroviario da 32 morti, il 29 giugno 2009. E solo dopo la strage ha dato indicazione per una adozione volontaria.
La valutazione della Corte di Appello di Firenze ha avuto, come conseguenza, l’assoluzione di Emilio Maestrini (Trenitalia, 6 anni e 6 mesi in primo grado), Mauro Moretti (Rfi e Fs) solo per questo aspetto), Giovanni Costa (Rfi, 6 anni), Alvaro Fumi (Rfi, 6 anni) e Giulio Margarita (Rfi, 6 anni e 6 mesi) oltre che di Trenitalia. E l’esclusione di ogni responsabilità per la mancata adozione di Vincenzo Soprano ( ad Trenitalia), Giorgio Di Marco (Rfi), Enzo Marzilli (Rfi), Francesco Favo (Rfi).
«Costituisce un dato condiviso dalle decisioni di merito», scrivono i legali nel ricorso, «quello attinente alla valutazione del detettore di svio come misura precauzionale concretamente idonea a limitare le conseguenze del deragliamento e degli eventi tragici e penalmente rilevanti che ne sono conseguiti a Viareggio nel 2009. Nella misura in cui i garanti erano o potevano essere consapevoli di tale idoneità, ad avviso di questi ricorrenti, non poteva non ritenersi doverosa l’adozione del meccanismo in questione, non dovendosi subordinare detta doverosità alla sussistenza di una condivisione generale degli organismi internazionali». —
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