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Solo un insegnante su tre in Versilia segue i corsi di formazione obbligatori
L’aggiornamento è previsto dalla Buona Scuola ma di fatto la legge è rimasta inapplicata. La Cgil: «Normativa poco chiara»
L’aggiornamento professionale degli insegnanti è obbligatorio dal 2015, da quando cioè è entrata in vigore la legge 107, quella della Buona Scuola, secondo cui «la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale». Eppure a cinque anni di distanza, quella normativa – almeno su questo aspetto – è ancora del tutto inapplicata. A livello nazionale, secondo il Sole 24 Ore che ha analizzato le ultime statistiche sull’utilizzo di Sofia, la piattaforma nazionale nata nel 2017 per incrociare la domanda e l’offerta di aggiornamento professionale, solo un prof di ruolo su due si è iscritto e quindi segue i corsi di aggiornamento. In Versilia, secondo i calcoli del sindacati, sono ancora di meno: uno su tre, se va bene. Quindici circa 500. «I nostri iscritti ad esempio non li stanno seguendo – spiega Antonio Mercuri, segretario provinciale della Flc Cgil –, e questo non vuol dire che non studino o non continuino a formarsi. Ma su questi corsi non c’è chiarezza. Non sono stati recepiti dal contratto nazionale».
cosa prevede la legge
L’obbligo di formazione e aggiornamento professionale riguarda tutti i docenti di ruolo con un contratto, part-time o full-time, negli istituti pubblici. Si estende a tutti gli ordini e gradi di istruzione, dalla scuola dell’infanzia alle superiori. La Buona scuola però non definisce un monte di ore fisso. E qui sorge il primo dubbio degli insegnanti. Quante ore di corsi di aggiornamento devono seguire? Ne bastano due? Dieci? Venti? O cento? Le scuole, in ogni caso, sono tenute a quantificare l’obbligo in termini di unità formative (simili ai Cfu dei percorsi di laurea). Inoltre il dirigente scolastico, all’interno di ogni istituto, deve dettare le linee di indirizzo dell’aggiornamento sulla base delle quali poi il collegio docenti propone corsi formativi all’interno del piano triennale dell’offerta formativa. Gli insegnanti poi possono seguire questi corsi interni come no. Possono anche decidere di seguirne altri esterni. L’importante, per la normativa, è che raggiungano l’obiettivo: la formazione.
Normativa inapplicata
Ma qui si apre un altro problema, che poi è il principale. La formazione è qualificata dalla Buona Scuola come «in servizio»: questo, secondo l’interpretazione dei sindacati, significa che deve rientrare nelle ore retribuite già previste dal contratto nazionale. Ma dal momento che non si possono togliere ore all’insegnamento, «se i docenti seguono i corsi – spiega Mercuri – devono essere retribuiti come straordinari. Quindi devono essere previsti dal contratto». Il contratto nazionale degli insegnanti prevede infatti l’utilizzo di sole quaranta ore complessive annuali, oltre alla didattica, genericamente utilizzate per i colloqui con i genitori e per i collegi docenti. I corsi di aggiornamento potrebbero inserirsi all’interno di queste 40 ore, ma in ogni caso, insistono i sindacati «devono essere retribuiti come attività straordinaria o altrimenti non può essere previsto un obbligo». Le uniche attività che non possono avere limite orario sono quelle strettamente legate alla funzione di docente, quindi la correzione delle verifiche, la preparazione delle lezioni e dei compiti in classe e via dicendo. Tutto il resto – eccetto gli scrutini e gli esami che rimangono fuori – rientrano nel computo delle quaranta ore. «È un tema delicato – continua il sindacalista –. Le scuole, ultimamente, si stanno organizzando meglio e stanno proponendo diversi corsi. Ma finché non si definirà meglio la normativa, non si risolverà il problema».
quali corsi seguire
Dopo l’entrata in vigore della Buona Scuola, il Miur ha pubblicato un documento, il piano della formazione dei docenti, che dà linee guida sugli ambiti entro i quali deve essere svolta la formazione. Il piano aveva valenza triennale ed è scaduto nel 2019. Gli ambiti previsti, in ogni caso, erano: inclusione scolastica e sociale, gestione della classe e problematiche relazionali, didattica e metodologie, sviluppo della cultura digitale e educazione ai media, didattica per competenze e competenze trasversali, problemi della valutazione individuale e di sistema, autonomia organizzativa e didattica. —
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