Il Tirreno

Versilia

L’INceneritore chiuso nel 2010 

Processo Falascaia, assoluzioni confermate

L.M.
Processo Falascaia, assoluzioni confermate

Ma i quattro manager e tecnici di Tev-Veolia potrebbero essere riprocessati per uno dei capi di imputazione 

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PIETRASANTA. Assolti dall’accusa di avere sversato nel torrente Baccatoio le acque inquinate provenienti dall’inceneritore di Falascaia, potrebbero invece essere riprocessati dal tribunale di Lucca per giudicare l’accusa di avere provocato l’emissione di gas nocivi dall’impianto stesso. Questo il verdetto della terza sezione penale della Corte di cassazione che ha respinto il ricorso del Comune di Pietrasanta contro la sentenza di secondo grado con cui i giudici di Firenze avevano modificato la sentenza del tribunale di Lucca, assolvendo – mentre in primo grado erano stati condannati – manager e tecnici della multinazionale francese Tev-Veolia che gestiva l’inceneritore: Thierry Pierre Marie Hubert, Enrico Fritz, Marco Albertosi e Stefano Danieli.

La corte di appello di Firenze, ribaltando la sentenza emessa dal tribunale di Lucca il 26 gennaio 2015, aveva da un lato assolto - perché il fatto non sussiste - i quattro imputati dall’accusa di avere inquinato il Baccatoio con liquami contenenti una quantità di rame oltre i limiti di legge e poi aveva annullato – rinviando gli atti relativi al giudice di primo grado – la parte della sentenza di condanna relativa al capo di imputazione in cui venivano contestate le emissioni di gas nocivi.

Contro la decisione della corte di appello, come detto, ha fatto ricorso il Comune contestandone, oltre che questioni squisitamente di diritto, il merito del giudizio relativamente alla parte della sentenza di primo grado annullata. In particolare, questa la tesi sostenuta dall’avvocato del Comune, veniva contestato il fatto che la corte di appello non avesse riconosciuto come l’emissione dei vapori nocivi sarebbe stato il prodotto delle acque nocive che uscendo dall’impianto per immettersi nel Baccatoio, a causa della differenza di temperature tra l’acqua del torrente e i liquami provenienti dall’inceneritore, avrebbe appunto generato i gas velenosi.

Il ricorso, però, è stato ritenuto inammissibile. Sul punto di merito, la corte di cassazione ha rilevato come nel capo di imputazione in cui si contesta agli imputati lo sversamento di liquidi nocivi non sia affatto descritta la condotta in relazione alla quale il tribunale di primo grado ha pronunciato sentenza di condanna, ovvero l’emissione di vapori nocivi, né risulta che da tale condotta gli imputati siano stati messi in grado di difendersi. Da qui il verdetto della corte di cassazione che ha condannato il Comune al pagamento delle spese processuali. —

L.M.

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