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Ubriaco in bici, patente tolta il caso finisce in Cassazione
viareggio. Il tribunale lo aveva condannato per guida in stato di ebbrezza e gli aveva tolto la patente, perché il 28 marzo del 2017, girando in bicicletta ubriaco (con un tasso alcolemico di 2, 98 g) aveva causato in incidente. Adesso la Cassazione ha annullato la sentenza («per quanto riguarda la decisione della sanzione accessoria del ritiro della patente») e rinviato tutto al tribunale.
Coinvolto nel curioso caso giudiziario è un quarantenne viareggino.
L’incidente invece è avvenuto a Massa, tant’è che il tribunale è quello della provincia apuana.
Il giudice di primo grado, ritenendo il 40enne responsabile di guida in stato di ebbrezza, ne aveva disposto anche il ritiro della patente, sostenendo che la bicicletta utilizzata fosse a «pedalata assistita» e quindi «necessitante patente di guida AM» (il patentino che si può prendere a 14 anni).
Ma il giudice, secondo la Cassazione, non ha considerato che «il citato regolamento europeo (quello che stabilisce che è necessaria la patente AM, ndr)non si applica a tutti i mezzi a pedalata assistita ma solo a quelli dotati di potenza superiore a 250 W (cioè “cicli a propulsione”, con targa e per i quali è richiesta patente AM), mentre quelli di potenza pari o inferiore sono considerati velocipedi a tutti gli effetti». La sentenza impugnata però, secondo la Corte suprema, «non conduce alcuna analisi su tipologia e caratteristiche del mezzo condotto dal prevenuto, mentre la questione è decisiva ai fini della applicazione o meno della richiamata sanzione amministrativa accessoria, essendo noto che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la stessa sanzione non può essere disposta nei confronti di chi si sia posto alla guida di un veicolo per condurre il quale non è richiesta alcuna abilitazione, come un velocipede». —
M.C.
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