Sicurezza
No al cinema multisala anche il Tar boccia il progetto
Il Comune nel 2011 aveva negato il permesso a costruirlo sulla via Emilia I giudici: «Le scelte sulla classificazione dei terreni non sono sindacabili»
Un cinema multisala lungo la via Emilia. Un progetto datato 2011 che ha fatto parlare molto di sé negli uffici comunali, ma poco o nulla fuori, nonostante la sua portata sociale. Ebbene: adesso si conosce e si scopre che non si farà. Lo ha deciso il Tar che, respingendo il ricorso fatto dalla società proponente (la Edil Versilia 98 srl, oggi Edil immobiliare Versilia), ha dato ragione al Comune di Forte dei Marmi (difeso dall’avvocato Giuliano Turri) che, all’epoca, ne aveva impedito la realizzazione.
Il progetto risale all’aprile di otto anni fa, quando la società presenta al Comune una domanda di permesso a costruire, in un terreno agricolo di sua proprietà in via Emilia (lato mare, vicino alla rotonda di via Padre Ignazio da Carrara), la multisala «con annessi servizi». Quel terreno, nel regolamento urbanistico, è classificato ad uso “spettacolo”, ma, secondo il Comune, non è edificabile. La domanda viene quindi respinta. Un anno dopo il consiglio comunale approva una variante al regolamento urbanistico che cambia la destinazione d’uso dell’area inserendola tra le “aree di valore paesaggistico e ambientale”. Su quel terreno, in sostanza, non si potrà più costruire nemmeno una capanna.
È a questo punto che la società, difesa dall’avvocato Giovanni Iacopetti, decide di ricorrere alle vie legali chiedendo al tribunale amministrativo di annullare due atti. Uno: il diniego alla domanda di permesso di costruire. Due: la delibera consiliare che ha cambiato la destinazione d’uso del terreno di sua proprietà.
Il Tar si è pronunciato nelle settimane scorse bocciando il ricorso. Sul primo punto, dicono i giudici fiorentini, il ricorso è improcedibile per «carenza di interesse». Nel caso «di specie – si legge nella sentenza – è evidente che l’eventuale accoglimento del gravame non potrebbe arrecare alla ricorrente alcuna utilità, dal momento che le nuove disposizioni pianificatorie introdotte successivamente dal Comune impedirebbero comunque il rilascio del titolo edilizio domandato». In altre parole: dal momento che il Comune ha trasformato quell’area in un’area inedificabile è inutile discutere sul no al permesso a costruire. Non si può, punto.
E quanto al punto due, cioè sul cambio di destinazione d’uso, il Tar respinge il ricorso sostenendo che «si è più volte affermato che le scelte riguardanti la classificazione dei suoli (da parte dei Comuni, ndr)sono sorrette da ampia discrezionalità e, in tale ambito, la posizione dei privati risulta recessiva rispetto alle determinazioni dell’amministrazione», in quanto scelte di merito «non sindacabili dal giudice amministrativo», salvo che non siano «inficiate da arbitrarietà o irragionevolezza manifeste, ovvero da travisamento dei fatti in ordine alle esigenze che si intendono nel concreto soddisfare, potendosi derogare a tale regola solo in presenza di situazioni di affidamento qualificato del privato a una specifica destinazione del suolo», nel caso, dice il Tar, «non sussistenti». —
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