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Portavano via scaglie di marmo senza autorizzazione: condannati
La Cassazione conferma la sentenza della corte di appello per due imprenditori «Hanno trasformato in modo rilevante l’originario assetto del paesaggio»
stazzema. Hanno eseguito lavori di «manutenzione ordinaria e straordinaria riguardanti la frantumazione, vagliatura e asportazione di materiali lapidei a mezzo di escavatori, pale meccaniche, martellone griglie» nel ravaneto della cava Serra delle Volte e Tombaccio senza però l’autorizzazione. Per questo la Cassazione ha confermato la condanna a quattro mesi di arresto per i legali rappresentanti della Ideal Srl (pena sospesa per lui), in qualità di committente dei lavori, e della Seral srl. Sono stati condannati quindi per “opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa”.
In sede civile, tuttavia, fa sapere a Il Tirreno il legale, Leonardo Tarabella, «il ricorso è stato accolto e la sentenza annullata».
I fatti contestati alle due ditte sono accaduti, secondo la ricostruzione dell’accusa, a cavallo tra l’11 ottobre 201 e il 30 gennaio 2013. Secondo la Corte suprema, che ha confermato la condanna della Corte dei appello, le ditte hanno eseguito lavori in cava «senza la prescritta autorizzazione, su beni paesaggistici ed, in particolare, su immobili e aree ricomprese tra quelle indicate dall’articolo 142 del medesimo decreto (Parco Regionale delle Alpi Apuane)».
Secondo i giudici della Cassazione «la corte territoriale ha compiutamente dato atto della censura che i ricorrenti ritengono non esaminata e, nel considerare successivamente i fatti nella loro materialità, ha dato conto della rilevata trasformazione dell’originario assetto dei luoghi oggettivamente dimostrata dalle risultanze dell’istruzione dibattimentale, escludendo le ipotesi alternative, prospettate dalla difesa, secondo le quali il materiale lavorato proveniva da altri siti vicini e debitamente autorizzati, ovvero che le alterazioni riscontrate dipendessero dal solo passaggio di mezzi pesanti o da eventi naturali». Sono infatti escluse «dall’ambito di applicazione della presente legge le attività relative a bonifiche agrarie, realizzazione di invasi per scopi irrigui, messa in sicurezza di aree di frana e movimenti di terra in genere consistenti nel semplice trasferimento di materiale all’interno del fondo o dei fondi contigui, ancorché di proprietà diverse, o che diano origine a materiali di risulta da conferire in discarica pubblica o in piazzali di stoccaggio pubblici».
Per questo la Corte suprema ha dichiarato inammissibili i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila ciascuno in favore della cassa delle ammende. —
M.C.
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