Il Tirreno

Versilia

DOVRÀ RISARCIRE DUE ABITANTI DI CAPRIGLIA 

Comune condannato a pagare per i danni della tempesta

 Comune condannato a pagare per i danni della tempesta

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PIETRASANTA. Il Comune di Pietrasanta è stato condannato a pagare 19mila euro di danni a due abitanti della frazione di Capriglia in relazione alla tempesta di vento della notte tra il 5 e il 6 marzo 2015. A presentare una denuncia in sede civile erano state sette persone a causa della caduta di alberi sulle auto parcheggiate in via delle Piane. Il motivo? Secondo gli attori della richiesta risarcitoria, gli alberi in questione erano in precarie condizioni. Le piante erano state oggetto di una denuncia presentata nell’agosto 2014 al Comune in cui si evinceva la mancata esecuzione di un’ordinanza sindacale datata febbraio 2014 che aveva previsto il taglio degli alberi alti più di 5 metri in presenza di piante non curate e secche alte più di 20 metri. Il Comune si era difeso di fronte al giudice civile e quindi nel contraddittorio deducendo la sussistenza del caso fortuito costituito dall’evento atmosferico eccezionale e imprevedibile abbattutosi nella zona con raffiche di vento oltre i 150 chilometri orari tanto che la giunta regionale aveva individuato i comuni colpiti dal fenomeno alluvionale.

Il giudice civile ha deciso di prendere in considerazione la richiesta di due dei sette abitanti di Capriglia che avevano avuto danni superiori ai 5mila euro. Il motivo? Per le somme inferiori è competente il giudice di pace. Ma per i due cittadini – che avevano lamentato danni rispettivamente di 6mila e 13mila euro – il giudice del tribunale civile ha ritenuto idonea la richiesta riferendosi a una sentenza della Suprema Corte che in tema di responsabilità per il danno cagionato dalle cose in custodia sostiene che «l’adozione da parte dell’autorità amministrativa di delibere dichiarative dello stato di calamità non costituisce prova dell’eccezionalità e imprevedibilità degli eventi meteorologici che abbiano causato danni alla popolazione».

Il concetto di calamità naturale espresso nelle leggi sulla protezione civile si riferisce infatti al danno o al pericolo di danno e alla straordinarietà degli interventi tecnici destinati a farvi fronte non alle caratteristiche degli eventi naturali che di quel danno siano stata la causa o la concausa. Tradotto: l’ente non ha assolto al proprio compito e all’onere probatorio sulla sussistenza di un’ipotesi di caso fortuito. Così il giudice ha condannato il Comune al pagamento di complessivi 19mila euro. —

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