Toscana
Discoteca abusiva al Maki Maki condanna confermata al titolare
La sentenza della Cassazione chiude la vicenda giudiziaria iniziata nel 2013. «Non ne era stata certificata la sicurezza come sala da ballo»
VIAREGGIO. Le persone, lì dentro, non potevano ballare. Potevano bere, mangiare, stare sedute, in piedi, chiacchierare. Ma, secondo la Cassazione, per trasformare quel locale in una discoteca, erano necessarie, «ai fini della tutela dell’incolumità pubblica», due cose. Primo: la licenza del questore. Secondo: la verifica della sicurezza dell’edificio e della «sua dotazione delle uscite di emergenza». Cose che, il Maki Maki (l’ex Maki Maki, quello piazzato nel vecchio fondo del viale Europa in Darsena), non aveva.
Per questo la Corte suprema ha confermato la condanna di secondo grado a 15 giorni di arresto e 103 di ammenda al titolare, Edoardo Berti, per «apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo e intrattenimento» (articolo 681 del codice penale).
I fatti risalgono al maggio del 2013, quando il Maki Maki non si era ancora trasferito nel fondo una volta occupato dal Tantra bar (e dove si trova attualmente). Il vecchio locale, nonostante avesse solo la licenza da ristorante, nella seconda parte della serata, secondo i giudici, si trasformava in una discoteca.
«Viene evidenziato – si legge nella sentenza della Cassazione le cui motivazioni sono state pubblicate nei giorni scorsi – come si fosse proceduto alla trasformazione del locale in una discoteca».
Lo dimostrava il fatto, secondo la Cassazione, che «lo spazio interno era stato liberato dalle sedie e dai tavoli utilizzati dagli avventori per la consumazione della cena, con utilizzazione sia dell’impianto fonico con tanto di casse e consolle di cui il locale era dotato che delle luci ad intermittenza e dei diffusori fumogeni impiegati per gli effetti speciali delle discoteche e come tale intrattenimento fosse stato ampiamente pubblicizzato sulla rete mediante avvisi postati su Facebook e sui siti del locale».
L’imprenditore versiliese, difeso dall’avvocato Gabriele Parrini, sosteneva che il regolamento comunale di Viareggio (approvato nel 2014) dispensasse dall’ottenimento dell’autorizzazione i pubblici esercizi, purché rispettassero alcune condizioni (che l’attività si svolga all’interno del locale o nelle sue pertinenze, che l’ingresso sia gratuito, che non ci sia lucro diretto, quindi che il prezzo dei drink rimanga invariato, e via dicendo), che, secondo Berti, il Maki Maki rispettava. «Era in linea con quanto previsto dal regolamento comunale», spiega l’avvocato Parrini.
Una motivazione «troppo generica» però secondo la Cassazione che ha respinto il ricorso dell’imprenditore versiliese, confermando quindi la condanna della corte di appello. —
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