Il Tirreno

Versilia

la sentenza di primo grado 

I vertici di Rfi condannati come responsabili dell’azienda

D.F.

I giudici di Lucca: garante  primario è chi, in quanto investito  degli effettivi poteri decisionali  e di spesa, ha la responsabilità  dell’organizzazione dell’impresa

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VIAREGGIO. Il processo di primo grado per il disastro ferroviario di Viareggio riguarda un fatto connotato da una tragica semplicità, che si è voluto ingigantire a dismisura inseguendo narcisismi, revanscismi, invidie, pulsioni collettive tanto astiose quanto ingiuste per scoprire o, meglio, per costruire colpe inesistenti di un ferroviere italiano, vero obiettivo dell’accusa pubblica, privata, popolare». Sono le parole scelte dall’avvocato di Mauro Moretti (il «ferroviere italiano») per aprire l’appello presentato alla Corte di Firenze. Parole non tanto diverse da quelle che Moretti è tornato a pronunciare in tv, intervistato dal programma “Le Iene”.

Moretti è stato condannato a 7 anni dai giudici del Tribunale di Lucca nel suo ruolo di amministratore delegato di Rete ferroviaria italiana, appena precedente al passaggio a Ferrovie, stesso ruolo ricoperto nel giugno 2009. L’amministratore delegato di Rfi (prima Moretti e poi Michele Mario Elia, condannato a 7 anni e mezzo) - scrivono i giudici di Lucca (presidente Gerardo Boragine, con i colleghi Nidia Genovese e Valeria Marino) - non aveva «limiti di spesa» laddove si trattasse di «atti di retti a “garantire la sicurezza nell’esercizio ferroviario, nella realizzazione di opere e nella gestione di impianti e mezzi, nonché la sicurezza e l’igiene del lavoro, l’incolumità di terzi e la tutela dell’ambiente”».

Deve evidenziarsi sia per Moretti che per Elia - è ancora la sentenza - «che nella loro qualità di amministratore delegato e con gli amplissimi poteri attribuiti - quindi titolari dei poteri di organizzazione e gestione dell’attività di impresa e dei relativi poteri di spesa - rivestono certamente la qualifica di imprenditore/datore di lavoro». Dunque ad entrambi «deve ricollegarsi la relativa posizione di garanzia, con i correlati doveri/poteri finalizzati alla tutela dei primari beni della salute, sicurezza ed incolumità dei lavoratori». Ed agli stessi amministratori «dovendosi in primo luogo riferire il compito di gestire e controllare tutte le fonte di rischio connesse alla attività di impresa».

Certo, i giudici lucchesi non negano la complessità di una società come Rfi, inserita nel più ampio Gruppo Ferrovie. Ma, nel tirare le fila delle responsabilità del disastro ferroviario italiano, la sentenza di primo grado fissa un principio importante: «Laddove il soggetto che eserciti l’attività di impresa si costituito da una società, garante primario è in ogni caso chi - in quanto investito degli effettivi poteri decisionali e di spesa - ha la responsabilità dell’organizzazione dell’impresa. E, quindi, sostanzialmente i vertici dell’azienda. Cui fanno capo la gestione stessa e le decisioni inerenti alle scelte di più alto livello in ordine alle modalità di svolgimento ed organizzazione del lavoro ed organizzazione delle attività di impresa e del lavoro». —

D.F.

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