Gioco
L'avvocato Giulia Bongiorno al processo d’appello per la strage di Viareggio
di Donatella Francesconi
La penalista famosa per aver assistito Giulio Andreotti difende Enzo Marzilli (Rfi): «Non si può abbassare la velocità lungo tutta la linea»
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VIAREGGIO. La richiesta ai giudici della Corte d’Appello di Firenze è netta: «sospendere» l’esecuzione della condanna al pagamento delle provvisionali poiché «vi è ragione di ritenere che si potrà addivenire ad una riforma del provvedimento impugnato con pronuncia di sentenza assolutoria» dato che «l’ingegnere Enzo Marzilli non ha commesso i fatti contestati». Processo d’appello per il disastro ferroviario del 29 giugno 2009 a Viareggio, esce l’avvocato Gaetano Scalise, difensore del manager di Rfi che è stato condannato a sei anni in primo grado ed entra l’avvocato Giulia Bongiorno. Se il primo è stato tra i difensori dei medici imputati per la morte di Stefano Cucchi e tra i legali degli imputati nel processo “Mafia Capitale”, per descrivere l’attività della seconda servirebbe un libro: dal processo Andreotti, che la mise in luce a soli 27 anni, passando per la difesa di Raffaele Sollecito e la nomina ricevuta dal collega Niccolò Ghedini - avvocato di Silvio Berlusconi – imputato nel processo Ruby-ter dal quale è uscito con l'archiviazione del procedimento.
Bongiorno firma il ricorso per Enzo Marzilli, il quale - all’epoca del disastro ferroviario che ha provato 32 morti ed una serie di feriti gravissimi per le ustioni - ricopriva l’incarico di responsabile della Struttura organizzativa di Rfi denominata “Direzione norme, standard, sviluppo, e omologazione”. Per difendere il proprio cliente dalle accuse mosse dalla Procura di Lucca (pm Giuseppe Amodeo e Salvatore Giannino) e che il Collegio giudicante (presidente Gerardo Boragine con i colleghi Nidia Genovese e Valeria Marino) ha confermato per larga parte, Bongiorno ricostruisce quello che sembra un meccanismo di scatole cinesi. Per cui l’ingegner Marzilli era sì a capo della Direzione in questione per la quale «si occupava solo di curare la elaborazione e definizione di norme in materia di sicurezza», ma quelle stesse norme «poi venivano adottate da altre sottostrutture di Rfi».
Di diverso avviso le motivazioni della sentenza che Bongiorno definisce «acriticamente adagiata sull’ipotesi accusatoria, sposando fideisticamente i rilievi dei consulenti della Procura e delle parti civili». Alla struttura della quale Marzilli era responsabile, scrivono i giudici del Tribunale di Lucca, «compete di curare la definizione delle norme e degli standard di sicurezza della circolazione dei treni e dell’esercizio ferroviario, nonché di curare l’elaborazione delle disposizioni-istruzioni e delle prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell’esercizio ferroviario». Oltre che «assicurare la definizione di politiche e indirizzi in materia di sicurezza e garantire la coerenza funzionale del Sistema integrato di gestione della sicurezza». Con riguardo anche alla definizione di velocità atte a non causare incidenti come quello di Viareggio, come da accuse confermate in sentenza.
Ma proprio sul tema della velocità, l’avvocato Bongiorno sposa con convinzione le tesi Fs: «Non è possibile prevedere “ex ante” – si legge – il luogo del deragliamento: potrebbe avvenire in centro abitato o all’interno di una galleria o in aperta campagna. Si dovrebbe calcolare una velocità “sicura” per ogni singolo punto di ciascuna tratta. Il che costituisce una condotta certamente ineseguibile».
Parole ben più pesanti quelle delle motivazioni della sentenza: «Il diligente e corretto adempimento delle condotte doverosamente richieste a Marzilli avrebbe contribuito all’individuazione dei livelli e requisiti di sicurezza richiesti dalla circolazione ferroviaria di un convoglio carente, peraltro, di alcuni standard di sicurezza evidenziati a livello nazionale ed internazionale negli specifici settori ferroviari, trasportante merce pericolosa (altamente infiammabile ed esplosiva) e transitante in un centro abitato con le caratteristiche proprie della stazione di Viareggio».
A celebrare il processo di appello si arriverà nel 2019, anche a causa delle difficoltà nella traduzione in tedesco (molto tecnica) delle motivazioni della sentenza che vede tra i condannati dirigenti e dipendenti delle imprese tedesche Gatx e Jungenthal.
Bongiorno firma il ricorso per Enzo Marzilli, il quale - all’epoca del disastro ferroviario che ha provato 32 morti ed una serie di feriti gravissimi per le ustioni - ricopriva l’incarico di responsabile della Struttura organizzativa di Rfi denominata “Direzione norme, standard, sviluppo, e omologazione”. Per difendere il proprio cliente dalle accuse mosse dalla Procura di Lucca (pm Giuseppe Amodeo e Salvatore Giannino) e che il Collegio giudicante (presidente Gerardo Boragine con i colleghi Nidia Genovese e Valeria Marino) ha confermato per larga parte, Bongiorno ricostruisce quello che sembra un meccanismo di scatole cinesi. Per cui l’ingegner Marzilli era sì a capo della Direzione in questione per la quale «si occupava solo di curare la elaborazione e definizione di norme in materia di sicurezza», ma quelle stesse norme «poi venivano adottate da altre sottostrutture di Rfi».
Di diverso avviso le motivazioni della sentenza che Bongiorno definisce «acriticamente adagiata sull’ipotesi accusatoria, sposando fideisticamente i rilievi dei consulenti della Procura e delle parti civili». Alla struttura della quale Marzilli era responsabile, scrivono i giudici del Tribunale di Lucca, «compete di curare la definizione delle norme e degli standard di sicurezza della circolazione dei treni e dell’esercizio ferroviario, nonché di curare l’elaborazione delle disposizioni-istruzioni e delle prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell’esercizio ferroviario». Oltre che «assicurare la definizione di politiche e indirizzi in materia di sicurezza e garantire la coerenza funzionale del Sistema integrato di gestione della sicurezza». Con riguardo anche alla definizione di velocità atte a non causare incidenti come quello di Viareggio, come da accuse confermate in sentenza.
Ma proprio sul tema della velocità, l’avvocato Bongiorno sposa con convinzione le tesi Fs: «Non è possibile prevedere “ex ante” – si legge – il luogo del deragliamento: potrebbe avvenire in centro abitato o all’interno di una galleria o in aperta campagna. Si dovrebbe calcolare una velocità “sicura” per ogni singolo punto di ciascuna tratta. Il che costituisce una condotta certamente ineseguibile».
Parole ben più pesanti quelle delle motivazioni della sentenza: «Il diligente e corretto adempimento delle condotte doverosamente richieste a Marzilli avrebbe contribuito all’individuazione dei livelli e requisiti di sicurezza richiesti dalla circolazione ferroviaria di un convoglio carente, peraltro, di alcuni standard di sicurezza evidenziati a livello nazionale ed internazionale negli specifici settori ferroviari, trasportante merce pericolosa (altamente infiammabile ed esplosiva) e transitante in un centro abitato con le caratteristiche proprie della stazione di Viareggio».
A celebrare il processo di appello si arriverà nel 2019, anche a causa delle difficoltà nella traduzione in tedesco (molto tecnica) delle motivazioni della sentenza che vede tra i condannati dirigenti e dipendenti delle imprese tedesche Gatx e Jungenthal.
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